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NASpI e contratto di lavoro subordinato (il messaggio dell'INPS)

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L’ INPS, con Messaggio n.1162 del 16.03.2018, ha precisato che la NASpI:

  • spetta nei confronti del lavoratore che, contestualmente al rapporto di lavoro subordinato involontariamente perso, risulti titolare anche di un rapporto di lavoro subordinato di tipo intermittente a condizione che lo stesso comunichi all’INPS, entro trenta giorni dalla domanda di prestazione, il reddito annuo presunto derivante dal suddetto contratto di lavoro intermittente (comprensivo dell’ eventuale indennità di disponibilità). In tale ipotesi trova applicazione esclusivamente l’istituto del cumulo della prestazione con il suddetto reddito complessivo, che non deve essere superiore al limite annuo di € 8.000. Qualora il lavoratore non comunichi il reddito, ovvero il medesimo sia superiore al limite annuo di € 8.000, troverà applicazione l’istituto della decadenza dalla prestazione;
  • non spetta, risultando sospesa per il periodo di durata del rapporto se il reddito annuale inferiore a quello minimo escluso da imposizione, nei confronti del lavoratore che, dopo aver richiesto l’ indennità al termine di un contratto stagionale, venga riassunto dallo stesso datore di lavoro con contratto di lavoro intermittente con il pagamento dell’ indennità di disponibilità. Analogamente, qualora il rapporto di lavoro intermittente sia senza obbligo di risposta alla chiamata, e quindi senza indennità di disponibilità, la prestazione sarà sospesa solamente per le giornate di effettiva prestazione lavorativa;
  • decade nel momento in cui la durata di un successivo rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche di tipo intermittente, a seguito di una o più proroghe del contratto che si susseguono nel tempo senza soluzione di continuità, ecceda il limite del semestre.

Viene altresì precisato che nel caso di rapporto di lavoro subordinato, anche di tipo intermittente con obbligo di risposta e indennità di disponibilità, la sospensione opera per tutta la durata del rapporto di lavoro; nel caso di rapporto di lavoro di tipo intermittente senza obbligo di risposta e senza indennità di disponibilità, la sospensione opera per le giornate di effettiva prestazione lavorativa.

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