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La Srl nata con capitale ordinario (10.000 Euro) per volontà dei soci può continuare ad operare con capitale ridotto (1 Euro)

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Una Srl nata con il capitale “ordinario”, può continuare ad operare con il capitale sotto i 10mila euro (a causa di perdite), a condizione che i soci prevedano espressamente di continuare l’attività con il capitale “ridotto”.

Lo a decretato il Tribunale di Udine (decreto 26 settembre 2017) nel ricorso presentato dal legale rappresentante di una società avverso il rifiuto opposto dal conservatore del registro, alla domanda di iscrizione della dichiarazione di accertamento del verificarsi di una causa di scioglimento della società consistente nella riduzione del capitale al di sotto del minimo legale abbinata alla riscontrata insussistenza della volontà del socio unico di ricapitalizzare la società.

Il conservatore del registro delle imprese aveva rifiutato l’iscrizione della delibera di scioglimento sul presupposto che  capitale sociale, pur ridottosi in misura tale da risultare inferiore ad Euro 10.000, fosse comunque superiore ad 1 Euro.

Il giudice ha ordinato al conservatore del registro delle imprese di procedere all’iscrizione nel registro della dichiarazione di accertamento della causa di scioglimento della società, sul presupposto che la domanda di iscrizione dell’accertamento della causa di scioglimento della società, fosse basata sia sulla riduzione del capitale sociale al di sotto del limite di Euro 10.000 che sulla constatata mancanza della volontà del socio unico di ricostituire il capitale nel rispetto di quel limite, posto che il socio non ha manifestato nemmeno la positiva volontà di proseguire l’attività a capitale ridotto.

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