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Limiti e adempimenti richiesti per usufruire delle agevolazioni sul risparmio energetico

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Schema riassuntivo risparmio energetico

 
 
 
Tipologia di interventi ammessi alla detrazione
IMPORTO MASSIMO SPESA DETRAIBILE  
 
 
Importo massimo della detrazione
Misura detrazione 55% fino al
5.06.2013
Misura detrazione 65% dal 6.06.2013 al
31.12.2017
Riqualificazione energetica di edifici esistenti per conseguire un risparmio di fabbisogno di energia primaria
Art. 1 comma 344 L 296 del 2006
 
 
€ 181.818,18
 
 
€ 153.846,15
 
 
€ 100.000
Cappotti, finestre, tetti e pavimenti
Art. 1 comma 345 L 296 del 2006
 
 
€ 109.090,91
 
 
€ 92.307,69
 
 
€ 60.000
Installazione pannelli solari per la produzione di acqua calda
Art. 1 comma 346 L 296 del 2006
 
 
€ 109.090,91
 
 
€ 92.307,69
 
 
€ 60.000
Sostituzione di impianti di riscaldamento con uno dotato di caldaia a condensazione
Art. 1 comma 347 L 296 del 2006
 
 
€ 54.545,45
 
 
€ 46.153,85
 
 
€ 30.000
Acquisto e posa in opera schermature solari *
Art. 14 comma 2 lett. b DL 63 del 2013
 
 
——————-
 
 
€ 92.307,69
 
 
€ 60.000
Acquisto e posa in opera di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili *
Art. 14 comma 2-bis DL 63 del 2013
 
 
 
 
——————-
 
 
 
 
€ 46 .153,85
 
 
 
 
€ 30.000
Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto**
Art. 1, comma 88 L n. 208 del 2015
 
 
 
——————-
 
 
 
65% della spesa sostenuta
Parti comuni edifici condominiali***
Art. 14 comma 2-quater DL 63 del 2013
 
 
 
 
——————-
70 – 75 % delle spese sostenute calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio
*In vigore dall’1.01.2015
**In vigore dall’01/01/2016
*** Spese effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021

Limite di detrazione

L’importo massimo di detrazione spettante si riferisce ai singoli interventi agevolabili e rappresenta il limite del risparmio d’imposta ottenibile mediante la detrazione. Tale importo deve intendersi riferito all’unità immobiliare oggetto dell’intervento e, pertanto, andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell’immobile che partecipano alla spesa in ragione dell’onere da ciascuno effettivamente sostenuto.

Per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici, per i quali è prevista, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, una detrazione più elevata, quest’ultima è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. L’ammontare massimo delle spese ammesse alla detrazione va calcolato tenendo conto anche delle eventuali pertinenze alle unità immobiliari. Pertanto, ad esempio, nel caso in cui l’edificio sia composto da 5 unità immobiliari e 3 pertinenze autonomamente accatastate, la detrazione è calcolata su un importo massimo di spesa di euro 320.000 (40.000 euro x 8 unità) da attribuire ai condomini in base ai millesimi di proprietà.

Qualora si attuino interventi caratterizzati da requisiti tecnici che consentano di ricondurli astrattamente a due diverse fattispecie agevolabili – essendo stati realizzati, ad esempio, interventi di coibentazione delle pareti esterne, inquadrabili nell’ambito della riqualificazione energetica dell’edificio (comma 344) o nell’ambito degli interventi sulle strutture opache verticali (comma

345) – il contribuente potrà applicare una sola agevolazione e dovrà indicare nella scheda informativa prevista dall’allegato E a quale comma della legge n.  296 del  2006 intende fare riferimento (Circolare 31.05.2007 n. 36, paragrafo 6).

Nel caso in cui siano stati attuati più interventi agevolabili, sempreché cumulabili ai sensi dei chiarimenti forniti, il limite massimo di detrazione applicabile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Così, ad esempio, se sono stati installati i pannelli solari, per i quali è previsto un importo massimo di detrazione di 60.000 euro, ed è stato sostituito l’impianto di climatizzazione invernale, per il quale la detrazione massima applicabile è prevista nella misura di 30.000 euro, sarà possibile fruire della detrazione massima di 90.000 euro (Circolare 31.05.2007 n. 36, paragrafo 6).

La scelta di agevolare un intervento, ai sensi del comma 344, impedisce al contribuente di fruire, per il medesimo intervento o anche per parti di esso, delle altre agevolazioni.

Con riferimento agli interventi sulle parti comuni degli edifici, l’ammontare massimo di detrazione deve intendersi riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio tranne nell’ipotesi di cui al comma 344 della legge n. 296 del 2006 in cui l’intervento di riqualificazione energetica si riferisce all’intero edificio e non a “parti” di edificio.

Ai sensi del secondo periodo dell’art. 2, comma 3, del decreto interministeriale 19 febbraio 2007, nel caso in cui l’intervento di risparmio energetico si protragga per più periodi d’imposta, ai fini del computo del limite massimo della detrazione si tiene conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti.

È ammessa l’autonoma configurabilità dell’intervento a condizione che la stessa sia dimostrata con elementi riscontrabili in via di fatto oltre che con l’espletamento dei relativi adempimenti amministrativi come, ad esempio, SCIA, eventuale collaudo o dichiarazione di fine lavori (interrogazione parlamentare 1° dicembre 2010, n. 5-03909).

Adempimenti

Ai fini della detrazione, è necessario porre in essere gli adempimenti previsti dall’art. 4 del DI del 2007 che ricalca quanto previsto dal DI n. 41 del 1998 in relazione alla detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Tuttavia, come riportato nella relazione di accompagnamento al decreto, al fine di massimizzare la fruizione della detrazione in considerazione delle finalità delle disposizioni agevolative, sono stati ridotti gli adempimenti fiscali di ordine formale e documentale ponendo, invece, l’accento sull’attestato di qualificazione/certificazione energetica. Per tali interventi, infatti, non è stato previsto alcun adempimento preventivo quale, ad esempio, la comunicazione preventiva di inizio lavori da inviare al Centro operativo di Pescara (Circolare 31.05.2007 n. 36, paragrafo 4) previsto per i lavori di recupero del patrimonio edilizio per i quali tale obbligo è stato vigente fino al 2010.

Non è altresì previsto l’invio della comunicazione di inizio lavori alla ASL, adempimento che naturalmente resta necessario in funzione dell’osservanza delle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri.

Asseverazione da parte di un tecnico abilitato

Per fruire delle detrazioni i contribuenti devono acquisire e conservare l’asseverazione con la quale un tecnico abilitato certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi. Ai sensi dell’art. 1, comma 6, del DI del 2007, per tecnici abilitati si intendono i soggetti abilitati alla progettazione di edifici ed impianti nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali.

Dall’11 ottobre 2009, inoltre, è prevista la possibilità di sostituire l’asseverazione redatta dal tecnico abilitato con quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (art. 1, comma 1, lett. a), del DI 6 agosto 2009).

In caso di esecuzione di più interventi sul medesimo edificio, l’asseverazione può avere carattere unitario e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richieste.

L’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori nei seguenti casi: sostituzione di finestre e infissi, caldaia a condensazione con potenza minore di 100 KW, pompe di calore di potenza elettrica assorbita minore di 100 KW e dei sistemi di dispositivi multimediali.

Attestato di prestazione energetica

Successivamente all’esecuzione degli interventi, il contribuente deve richiedere ad un tecnico abilitato l’attestato di certificazione energetica dell’edificio se introdotto dalle norme locali oppure, in assenza di dette procedure, un attestato di qualificazione energetica predisposto secondo lo schema riportato in allegato al DI del 19 febbraio 2007. L’attestato è finalizzato ad acquisire i dati relativi all’efficienza energetica propria dell’edificio.

Dal 6 giugno 2013 è entrato in vigore il DL n. 63 del 2013, in materia di prestazione energetica nell’edilizia, che ha soppresso l’attestato di certificazione energetica (ACE) introducendo contestualmente, in sua sostituzione, l’attestato di prestazione energetica (APE).

L’APE deve essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori e deve essere conservato dal contribuente. I dati dell’attestato di prestazione energetica sono riportati nell’Allegato A inviato telematicamente all’ENEA.

L’attestato di prestazione energetica non è richiesto:

  • dal 1° gennaio 2008 (art. 1, comma 24, lett. c), della legge n. 244 del 2007), per gli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda; inoltre per tali interventi non è più richiesto l’allegato E firmato dal tecnico abilitato ma solo l’allegato F a firma del richiedente. L’esonero dalla redazione dell’attestato non è suscettibile di un’applicazione retroattiva (Circolare 19.02.2008 n. 12, risposta 1.3);
  • dal 15 agosto 2009, nel caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione (art. 1, comma 1, della legge L. n. 99 del 2009);
  • per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari;
  • per l’installazione di impianti di climatizzazione dotati di generatori  di calore alimentati da biomasse combustibili se le detrazioni sono richieste ai sensi del comma 347;
  • per l’acquisto e l’installazione di dispositivi multimediali.

Scheda informativa relativa agli interventi realizzati (Allegato E/F)

Deve essere compilata la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E o nell’allegato F del decreto attuativo.
La scheda deve contenere:

  • i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese;
  • i dati identificativi dell’edificio;
  • la tipologia dell’intervento eseguito;
  • il risparmio annuo di energia che ne è conseguito;
  • il costo dell’intervento al netto delle spese professionali;
  • l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione;
  • il costo delle spese professionali.

Invio della documentazione all’ENEA

I soggetti interessati alla detrazione devono trasmettere all’ENEA:

  • le  informazioni  contenute  nell’attestato  di  prestazione  energetica  attraverso  l’allegato  “A”, quando previsto;
  • la scheda informativa relativa agli interventi realizzati (Allegato E/F). L’invio della documentazione deve essere effettuato:
  • in via telematica, attraverso il sito Internet www.acs.enea.it (ottenendo ricevuta);
  • a mezzo raccomandata, con ricevuta semplice, all’ENEA – Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile – Via Anguillarese n. 301 – 00123 Santa Maria di Galeria (Roma), esclusivamente qualora la complessità dei lavori eseguiti non trovi adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall’ENEA.

La documentazione deve essere trasmessa entro 90 giorni dalla fine dei lavori. A tal fine:

  • i lavori si intendono terminati alla data del collaudo ovvero dell’attestazione della funzionalità dell’impianto se pertinente. Nel caso di interventi in cui il collaudo non è richiesto, il contribuente può provare la data di fine dei lavori con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non può ritenersi valida un’autocertificazione del contribuente (Circolare 23.04.2010 n. 21 risposta 3.1);
  • per i lavori eseguiti a cavallo di due periodi di imposta e relativi al medesimo intervento, la trasmissione all’ENEA della documentazione deve essere effettuata nei 90 giorni dalla data di fine lavori che non necessariamente deve coincidere con il termine entro il quale sono sostenute le spese per godere della detrazione;
  • per i lavori conclusi nell’anno, con spese sostenute anche nell’anno successivo, la scheda informativa deve essere inviata all’ENEA nei 90 giorni successivi alla fine dei lavori, comunicando tutte le spese sostenute sino al momento dell’invio. In caso di ulteriori spese relative al medesimo intervento, sostenute successivamente all’invio della scheda informativa all’ENEA, il contribuente potrà integrare la scheda originariamente trasmessa non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione. Quindi, ad esempio, per lavori conclusi nel 2017 per i quali i 90 giorni dalla fine scadevano il 31.12.2017 con spese sostenute da una persona fisica nel 2017 e anche nel 2018, la scheda inviata entro il 31.12.2017 può contenere anche solo le spese sostenute fino a quel momento. Per l’inclusione delle ulteriori spese sostenute nel 2018 occorrerà riaprire la richiesta di detrazione e modificare l’importo della spesa. In alternativa la scheda inviata entro il 31.12.2017 può comprendere, se già note, le spese da sostenere nel 2018 fermo restando che, ai fini della detrazione, nel 2018 devono essere fatte valere solo le spese sostenute nel 2017, la restante parte sarà portata in detrazione nell’anno successivo.

L’ENEA attesta di aver ricevuto correttamente la documentazione inviando al contribuente interessato una e-mail di conferma che deve essere conservata per fruire della detrazione. Alla documentazione da inviare all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori si applica l’istituto della “remissione in bonis” (art. 2, comma 1, dl n. 16 del 2012) in caso di omesso invio. Tale istituto consente di non perdere il diritto alla detrazione, sempreché la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore abbia avuto formale conoscenza, se il contribuente:

  • invia la comunicazione, ovvero esegue l’adempimento richiesto, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile. L’espressione “entro il termine di  presentazione della prima dichiarazione” deve intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione o eseguire l’adempimento omesso. Per termine di presentazione si intende quello “ordinario” di presentazione del Modello UNICO (oggi REDDITI), a nulla rilevando il periodo di tolleranza di 90 giorni previsto dall’articolo 2, comma 7, del DPR n. 322 del 1998 (Circolare 28.09.2012 n. 38, risposta 1.2);
  • versi contestualmente euro 250 (non compensabili) pari alla sanzione minima prevista (Circolare 9.05.2013 n. 13, risposta 2.2).

Nel caso in cui, dopo l’invio all’ENEA, ci si accorga di errori materiali commessi in fase di compilazione della scheda informativa (all. E/F) o qualora siano stati indicati importi di spesa diversi da quelli precedentemente comunicati, è possibile rettificare i dati anche oltre il termine dei 90 giorni dalla fine dei lavori – ma non oltre quello di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione – mediante l’invio telematico di una nuova scheda che annulla e sostituisce la precedente.

Non è necessario rettificare la scheda inviata qualora:

  • sia stato indicato un soggetto diverso da quello che risulta intestatario delle fatture e dei bonifici relativi alle spese agevolate;
  • non sia stato indicato che più soggetti possono beneficiare della detrazione in esame.

In tali casi, infatti, è sufficiente che il contribuente dimostri di essere in possesso dei documenti (fatture e bonifici) che attestano il sostenimento dell’onere e la misura in cui tale onere è stato effettivamente sostenuto.
Se la scheda contenente gli errori è stata inviata:

  • nel 2017, la rettifica deve essere inviata prima della presentazione della dichiarazione dei redditi 2018;
  • dal 2009 al 2016, non è più possibile inviare la scheda rettificativa;
  • per il 2008, poiché non era possibile rettificare telematicamente il contenuto delle schede informative inviate all’ENEA, il contribuente può continuare ad usufruire della detrazione se da tutti gli altri documenti necessari in suo possesso si evince la correttezza di quanto indicato nella dichiarazione dei redditi (Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 3.1).

Nei casi in cui il contribuente o il tecnico incaricato abbiano annullato l’invio della scheda informativa all’ENEA, la detrazione non spetta. L’invio della scheda all’ENEA può essere ripetuto fino alla scadenza del termine dei 90 giorni dalla data di conclusione dei lavori e oltre i novanta giorni nei termini previsti per la “remissione in bonis(Circolare 9.05.2013 n. 13, risposta 2.2). Nell’ipotesi in cui la scheda informativa sia stata correttamente compilata ma il contribuente o il tecnico incaricato non abbiano proceduto all’invio, la richiesta di detrazione si considera valida solo se il mancato invio sia riconducibile a problemi tecnici del sistema informatico o, comunque, a cause imputabili all’ENEA.

RIEPILOGO DEGLI ADEMPIMENTI RICHIESTI
 

 
 
Rif.Norm.
 
 
Tipologia di intervento
 
Asseverazione tecnico abilitato
 
Attestato di prestazione Energetica (All.)
 
 
Certificato del produttore
 
 
All. E
 
 
All. F
Co. 344
Legge 296/2006
 
Riqualificazione globale edifici esistenti (dal 2008)
 
 
SI (**)
 
 
SI
 
 
 
 
SI
 
 
Cappotti (interventi su
strutture opache verticali e orizzontali)
(dal 2008)
 
Sostituzione serramenti e infissi 2008
 
 
SI (**)
 
 
 
SI (*)
 
 
SI
 
 
 
NO
 
 

 
 
 
SI (*)
 
SI (*)
La certificazione della trasmittanza
 
 
SI
 
 
 
 
 

 
 
 
SI
 
 
 
 
 
Co. 345
Legge 296/2006
 
 
 
 
 
 
Sostituzione serramenti e infissi 2009
 
 
 
 
 
SI (*)(**)
 
 
 
 
 
NO
 
 
 
dell’infisso nella sua interezza non deve essere corredata dalla certificazione dei singoli componenti (parte opaca e vetro) per i lavori terminati dal 11.10.2009
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SI
 
 
 
 
 
Sostituzione serramenti e
 
 
 
 
SI (*)(**)
NO
(Se su singole
unità imm.)
 
SI
 
 
 
 
SI (*)
NO
(Se su
singole unità imm.)
SI
 
 
SI
infissi dal 2010 (Se su parti
condominiali)
(Se su parti
condominiali
NO
 
 
 
 
 
Co. 346
Pannelli produzione acqua calda
(dal 2008)
Pannelli solari per produzione acqua calda in
 
SI (**)
 
NO                               NO
 
Necessaria certificazione di qualità del vetro solare secondo le norme UNI
 
 
SI
Legge 296/2006 autocostruzione
(dal 2008)
 
SI
vigenti, rilasciate da un laboratorio
accreditato e attestato partecipazione corso di formazione da parte del contribuente
 
NO
 
SI
Pannelli solari per
produzione acqua calda in autocostruzione
(dal 2009)
 
 
 
 
SI(**)
 
 
 
Può essere prodotto l’attestato di partecipazione ad un corso di formazione da parte del contribuente.
 
 
 
 
NO
 
 
 
 
SI
 
 
 
 
 
 
 
Co. 347
Legge 296/2006
Sost. Impianti
climatizzazione invernale con caldaia a condensazione anche di altro tipo
(fino al 2008)
 
Fino a 100kw
 
SI (*)
 
SI
 
SI (*)
 
SI
 
 
 
Oltre 100 kw
 
 
SI
 
 
SI
 
 
NO
 
 
SI
 
 
Sost.Impianti
climatizzazione invernale con caldaia a condensazione anche di altro tipo
(dal 2009)
 
Fino a 100kw
 
SI (*)(**)
SI
per lavori terminati entro 15/08/09
 
SI (*)
 
SI
 
 
 
Oltre 100 kw
 
 
SI (**)
 
SI
per lavori terminati entro 15/08/09
 
 
NO
 
 
SI
 
 
 
Art. 14
comma 2- bis         DL 63/2013
 
Generatori di calore a biomassa (dal 2015)
 
 
SI (*)(**)
 
 
SI
 
Art.         14
comma 2 lett.          b) DL 63/2013
 
 
Schermature solari (dal 2015)
 
 
 
SI (*)
 
 
 
SI
 
 
 
Art. 1 co.
88 L
208/2015
Dispositivi multimediali per Il controllo da remoto
(dal
2016)
 
 
 
SI(*)
 
 
 
SI(*)
 
 
 
SI(***)
 
 
 
SI(***)

*l’asseverazione del tecnico abilitato e la certificazione del produttore/costruttore sono alternative tra loro
**per i lavori terminati a partire dal 11 ottobre 2009 l’asseverazione può essere sostituita dall’asseverazione resa dal
direttore dei lavori
*** Gli allegati E/F sono alternativi e la scelta dipende dalle modalità di esecuzione dei lavori

Pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale

I soggetti che non sono titolari di reddito d’impresa devono effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario del bonifico (art. 4 del DI del 19 febbraio 2007). L’obbligo di pagamento mediante bonifico non è previsto per i soggetti esercenti attività d’impresa, il cui reddito è determinato in base al principio di competenza, in quanto il momento dell’effettivo pagamento della spesa non assume rilevanza.

Analogamente a quanto previsto per i lavori di recupero del patrimonio edilizio, sui pagamenti effettuati per lavori di riqualificazione energetica le banche o Poste Italiane SPA operano la ritenuta d’acconto dell’8 per cento a carico del beneficiario del pagamento. Per agevolare l’applicazione della ritenuta sono stati, quindi, predisposti bonifici a ciò dedicati, da cui deve risultare:

  • la causale del versamento dalla quale si evinca che il pagamento è effettuato per interventi finalizzati al risparmio energetico che danno diritto alla detrazione. Nel caso in cui, per mero errore materiale, siano stati riportati i riferimenti normativi della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, l’agevolazione può comunque essere riconosciuta senza necessità di ulteriori adempimenti;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione (che può essere anche diverso dall’ordinante il bonifico);
  • il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Il bonifico postale è assimilato a quello bancario ed è quindi da considerarsi valido (Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 1.11), così come è ugualmente valido il bonifico effettuato “on line” (Risoluzione 7.08.2008 n. 353).

La detrazione è ammessa anche se l’onere è sostenuto mediante un bonifico tratto su un conto acceso presso un istituto di pagamento, operatore diverso dalle banche, autorizzato   in base alle disposizioni di cui al DLGS n. 11 del 2010 e al DLGS n. 385 del 1993 (TUB) – a prestare servizi di pagamento tra i quali l’esecuzione di bonifici. Il riconoscimento delle detrazioni fiscali richiede, inoltre, l’adesione dell’ istituto di pagamento alla Rete Nazionale Interbancaria e l’utilizzo della procedura  TRIF,  funzionale  sia  alla  trasmissione  telematica  dei  flussi  di  informazioni  tra  gli operatori del sistema dei pagamenti ai fini dell’applicazione della ritenuta e sia alla trasmissione all’Amministrazione finanziaria dei dati relativi ai bonifici disposti (Risoluzione 20.01.2017 n. 9). Qualora, per errore, sia stato utilizzato un bonifico diverso da quello “dedicato” o non siano stati indicati sul bonifico tutti i dati richiesti, e non sia stato possibile ripetere il bonifico, la detrazione spetta solo qualora il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa con la quale quest’ultima attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono  stati  correttamente  contabilizzati  ai fini  della loro  imputazione nella determinazione  del reddito d’impresa (Circolare 18.11.2016 n. 43).

Resta fermo che, in sede di controllo, l’Amministrazione verificherà se il comportamento risulta posto in essere al fine di eludere il rispetto della normativa relativa all’applicazione della ritenuta.

Il contribuente potrà fruire della detrazione anche nel caso in cui il pagamento delle spese sia materialmente effettuato dalla società finanziaria che gli ha concesso un finanziamento a condizione che questa paghi il corrispettivo al soggetto fornitore con un bonifico bancario o postale recante tutti i dati previsti (causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento e numero di partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato) in modo da consentire alle banche o a Poste Italiane SPA di operare la ritenuta e sempreché il contribuente abbia copia della ricevuta del bonifico. In questo caso, l’anno di sostenimento della spesa è quello di effettuazione del bonifico da parte della finanziaria al fornitore della prestazione (Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 4.4).

Ai fini del riconoscimento della detrazione non è richiesta l’effettuazione del pagamento mediante bonifico per le spese relative agli oneri di urbanizzazione, all’imposta di bollo, ai diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori ed alla tassa per l’occupazione del suolo pubblico (TOSAP), trattandosi di versamenti da effettuare con modalità obbligate in favore di pubbliche amministrazioni (Risoluzione 18.08.2009 n. 229).

Il contribuente che intenda pagare queste spese mediante bonifico non deve indicare il riferimento agli interventi di riqualificazione energetica ed ai relativi provvedimenti legislativi per evitare l’applicazione (in questo caso non dovuta) della ritenuta nei confronti del Comune (Risoluzione 4.01.2011 n. 3).

Intestazione dei documenti di spesa

I soggetti che possono fruire della detrazione sono indicati nella scheda informativa da trasmettere all’ENEA.

Qualora non vi sia coincidenza tra il nominativo riportato nella scheda informativa e l’intestazione del bonifico o della fattura, la detrazione spetta al soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa, a prescindere dalla circostanza che il bonifico sia stato ordinato da un conto corrente cointestato con il soggetto che risulti invece intestatario dei predetti documenti. A tal fine è necessario che i documenti di spesa siano appositamente integrati con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e con l’indicazione della relativa percentuale di sostenimento.

Tali integrazioni devono essere effettuate fin dal primo anno di fruizione del beneficio essendo esclusa la possibilità di modificare nei periodi d’imposta successivi la ripartizione della spesa sostenuta (Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 4.1, e Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 2.1).

Si rinvia allo schema esemplificativo delle possibili situazioni che potrebbero verificarsi, riportato nel capitolo relativo alla detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (Righi E41-E53, Quuadro E, Sez. IIIA e IIIB).

Trasferimento dell’immobile sul quale sono stati eseguiti gli interventi

La variazione del possesso dell’immobile comporta il trasferimento delle quote di detrazione residue in capo al nuovo titolare; in analogia a quanto previsto per la detrazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Le quote residue di detrazione non si trasferiscono all’acquirente nell’ipotesi in cui la detrazione sia fruita dal detentore dell’immobile (ad esempio, l’inquilino o il comodatario) il quale continua ad avere diritto al beneficio anche se la detenzione dell’immobile viene meno (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 4).

Analogo ragionamento vale anche per il familiare convivente del proprietario dell’immobile che, pertanto, potrà continare a detrarre le rate residue delle spese sostenute anche nell’ipotesi in cui l’unità immobiliare, sulla quale sono stati eseguiti gli interventi, venga ceduta.

Per determinare chi possa fruire della quota di detrazione relativa ad un anno, occorre individuare il soggetto che possedeva l’immobile al 31 dicembre di quell’anno (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 2.1.14), anche nell’ipotesi di opzione di mantenimento della detrazione in capo al cedente (Circolare 1.06.2012 n. 19, risposta 1.8).

Vendita dell’immobile

In assenza di diversa indicazione nell’atto di trasferimento dell’immobile oggetto di riqualificazione energetica, le quote residue di detrazione competono all’acquirente. Tale criterio trova applicazione in tutte le ipotesi di cessione dell’immobile e, quindi, anche in caso di donazione nonché di permuta. Se nel rogito non risulta la volontà di mantenere in capo al venditore la detrazione residua, tale volontà può essere formalizzata successivamente in una scrittura privata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, sottoscritta da entrambe le parti contraenti, nella quale si dà atto che l’accordo in tal senso esisteva sin dalla data del rogito. Il comportamento dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi dovrà essere coerente con quanto indicato nell’accordo successivamente formalizzato.

In caso di costituzione del diritto di usufrutto, sia a titolo oneroso che  gratuito, le quote di detrazione non fruite non si trasferiscono all’usufruttuario ma rimangono al nudo proprietario. In caso di vendita dell’immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori e contestuale costituzione del diritto di usufrutto le quote di detrazione non fruite dal venditore si trasferiscono al nudo proprietario in quanto a quest’ultimo si trasferisce la titolarità dell’immobile.

Inoltre, qualora sia ceduta solo una quota dell’immobile, l’utilizzo delle rate residue rimane in capo al venditore tranne nel caso in cui, per effetto della cessione pro-quota, la parte acquirente diventi proprietaria esclusiva dell’immobile (Risoluzione 24.03.2009 n. 77).

Trasferimento dell’immobile mortis causa

In caso di acquisizione dell’immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile (art. 9-bis, decreto interministeriale 19 febbraio 2007).

Per ulteriori istruzioni si rinvia ai chiarimenti forniti in relazione ai soggetti titolari della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Cumulabilità con altre agevolazioni

Ai sensi dell’art. 10 del DI 19 febbraio 2007, la detrazione non è cumulabile con altre agevolazioni concesse per i medesimi interventi atteso che, in molti casi, gli stessi coincidono con quelli per i quali è prevista la detrazione per le spese relative agli interventi di recupero edilizio di cui all’art. 16bis del TUIR. In base a quanto stabilito dal decreto citato, non è possibile per lo  stesso intervento fruire di entrambe le detrazioni. Ne rappresenta, in sostanza, una specificazione in quanto è concessa in relazione ad interventi di ristrutturazione edilizia che migliorano la prestazione energetica dell’immobile. In considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi previsti dalle due normative, il contribuente può avvalersi, per le medesime spese, soltanto dell’una o dell’altra agevolazione, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna di esse (Circolare 31.05.2007 n. 36, paragrafo 8, e Risoluzione 5.07.2007 n. 152).

La non cumulabilità disposta dall’art. 10, comma 1, del DI 19 febbraio 2007 è riferibile anche alla detrazione del 19 per cento prevista dall’art. 15, comma 1, lett. g), del TUIR per le spese relative alla manutenzione e al restauro dei beni vincolati, diversamente da quanto previsto per la detrazione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Il comma 3 dell’art. 6 del DLGS n. 115 del 2008 prevede, inoltre, che “a decorrere dal 1° gennaio 2009 gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell’efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatta salva la possibilità di cumulo con i certificati bianchi ….”.

In base a tale norma, pertanto, dal 1° gennaio 2009, il contribuente doveva scegliere se beneficiare della detrazione ovvero fruire di eventuali contributi comunitari, regionali o locali (Risoluzione 26.01.2010 n. 3) e, se si fosse avvalso della detrazione, avrebbe dovuto presentare una dichiarazione integrativa a sfavore nel momento in cui avesse ricevuto i contributi da enti locali o da organismi comunitari (Circolare 23.04.2010 n. 21, risposta 3.3).

A seguito dell’abrogazione del menzionato art. 6, comma 3, del DLGS n. 115 del 2008 (disposta, a decorrere dal 3 gennaio 2013, dall’art. 28, comma 5, del DLGS n. 28 del 2011) e dalla lettura combinata del citato art. 28, comma 5, e del relativo decreto attuativo del 28 dicembre 2012, la detrazione per risparmio energetico risulta compatibile con gli incentivi disposti a livello comunitario nonché a livello locale da regioni, province e comuni.

In ogni caso, resta fermo che la cumulabilità è ammessa solamente qualora la normativa disciplinante l’incentivo locale non preveda espressamente l’incumulabilità dello stesso con detrazioni o agevolazioni fiscali attribuite per le medesime finalità e in relazione alla quota di spesa eccedente quanto già agevolato in forza dell’incentivo locale, regionale o comunitario.

La detrazione per risparmio energetico non è cumulabile con gli incentivi erogati per l’installazione di impianti fotovoltaici (c.d. “tariffe incentivanti”, attualmente non più previste).

La rateizzazione del beneficio

La norma in origine prevedeva che la detrazione spettante dovesse essere ripartita in tre quote annuali di pari importo, da far valere nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 e nei due periodi d’imposta successivi.

Conseguentemente, coloro che avevano sostenuto spese nel 2007 hanno esaurito la possibilità di fruire della rate nell’anno d’imposta 2009.

Successive norme, nel prorogare il beneficio, hanno anche modificato le modalità di rateizzazione dello stesso. In particolare, per le spese sostenute:

  • nel 2008, la detrazione poteva essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a 3 e non superiore a 10 (legge n. 244 del 2007); la possibilità di rateizzare la detrazione per un periodo superiore al triennio ha avuto efficacia a far data dal 1° gennaio 2008 e non è stata suscettibile di un’applicazione retroattiva (Circolare 19.02.2008 n. 12, risposta 1.2);
  • nel 2009 e nel 2010, la detrazione doveva essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo (art. 29, comma 6, del DL n. 185 del 2008 convertito dalla legge n. 2 del 2009);
  • dal 2011 in poi, la detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo (art. 1, comma 48, della legge n. 220 del 2010).

Per le persone fisiche non imprenditori, la spesa può essere portata in detrazione nel periodo d’imposta in cui è stata sostenuta, anche se riferita ad un intervento che prosegue in più periodi d’imposta e indipendentemente dal periodo nel quale gli interventi si sono conclusi; ne consegue che le spese, anche se riferite al medesimo intervento, devono essere rateizzate in base alla normativa vigente nell’anno di sostenimento dell’onere (Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 3.3)

Riepilogando:

SPESA SOSTENUTA NEL NUMERO RATE NEL 730/2018
2007 3 Non possono esserci rate da detrarre
2008 da 3 a 10 Può essere detratta la rata 10 se era stata scelta la rateizzazione in 8, 9 o 10 rate.
Possono essere detratte le rate da 1 a 8 se il contribuente dal 2009 al 2017 ha acquistato, ricevuto in donazione o ereditato un immobile, oggetto di lavori nel corso del 2008, e se ha rideterminato o intende rideterminare il numero delle rate scelte da che ha sostenuto la spesa
2009 5 Non possono esserci rate da detrarre
2010 5
Dal 2011 10 Può essere detratta la rata in relazione all’anno in cui la spesa è stata sostenuta

Rideterminazione delle rate

Per i contribuenti che dall’anno 2009 al 2017 hanno acquistato, ricevuto in donazione o ereditato un immobile oggetto di lavori di riqualificazione energetica nel 2008, è possibile rideterminare il numero di rate scelto in origine da chi aveva sostenuto la spesa.

Documentazione da controllare e conservare

 

Tipologia Documenti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per tutte le tipologie di spesa

Ricevuta informatica o ricevuta di raccomandata comprovante l’invio all’ENEA della certificazione/qualificazione/attestato di prestazione energetica e della scheda informativa che devono essere state inviate entro 90 giorni dalla fine dei lavori; per le scadenze anteriori al 30 aprile 2008, ovvero in caso di complessità dei lavori eseguiti, l’invio può essere documentato anche dalla ricevuta di raccomandata semplice; per i lavori ultimati nel 2007, l’invio, telematico o per raccomandata, deve essere stato effettuato nei 60 giorni successivi all’ultimazione dei lavori e, comunque, non oltre il 29 febbraio 2008

Fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa indicata nella scheda informativa con l’indicazione del costo della manodopera per le fatture emesse fino al 13 maggio 2011

Bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che versa e il codice fiscale o partita IVA del soggetto che riceve la somma

-Documentazione relativa alle spese il cui pagamento può non essere eseguito con bonifico (ritenute d’acconto sui compensi ai professionisti, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori)

-Autocertificazione dalla quale risulti che il contribuente non fruisce di eventuali altri contributi riferiti agli stessi lavori

-Copia comunicazione della prosecuzione lavori (se dovuta)

-Sulla base di quanto previsto dal DI 6 agosto 2009, in vigore dal 26 settembre 2009, l’asseverazione può essere:

 -sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità del progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 192 del 2005)

 -esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che, ai sensi dell’art. 28, comma 1, della legge n. 10 del 1991, occorre depositare presso le amministrazioni competenti)

-Copia della dichiarazione di consenso del proprietario all’esecuzione dei lavori se la spesa è sostenuta dall’affittuario o dal comodatario.

-Atto di cessione dell’immobile nell’ipotesi in cui lo  stesso contenga la previsione del mantenimento del diritto alla detrazione in capo al cedente

-Autocertificazione del contribuente, per ogni anno in cui fa valere una rata, che attesta la disponibilità del bene e la sua detenzione materiale e diretta, se pervenuto per successione

-Per le spese sulle parti comuni: dichiarazione dell’amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione

-Se i lavori non sono ultimati, autocertificazione redatta dal contribuente attestante che i lavori non sono conclusi e la tipologia di intervento è in corso di realizzazione

Riqualificazione energetica Copia asseverazione del tecnico abilitato
Copia della certificazione/qualificazione/attestato di prestazione energetica
Copia scheda informativa (all. E)

 

 
Interventi sull’ involucro

Copia asseverazione del tecnico abilitato. Nel caso di sostituzione di finestre, comprensive di infissi, l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori di detti elementi che attesti il rispetto dei requisiti richiesti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto; le certificazioni dei singoli componenti non sono più  richieste dall’11 ottobre 2009

Copia della certificazione/qualificazione/attestato di prestazione energetica (non richiesta in caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari per i lavori effettuati a partire dal 2008)

-Copia scheda informativa allegato E o copia scheda informativa allegato F in caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi per i lavori dal 2008 in singole unità immobiliari

Pannelli solari

Copia asseverazione del tecnico abilitato oppure, se realizzati in autocostruzione, può essere prodotta certificazione di qualità del vetro solare rilasciata da un laboratorio certificato (non più richiesta dall’11 ottobre 2009) e attestato di partecipazione a un corso di formazione

Copia della certificazione o qualificazione energetica per i lavori del 2007.

Copia scheda informativa (allegato E lavori 2007 e allegato F lavori dal 2008).

Impianti di climatizzazione invernale  

Copia asseverazione del tecnico abilitato; per impianti di potenza non superiore a 100 kW è sufficiente la certificazione del produttore

-Copia della certificazione o qualificazione energetica. A partire dal 15 agosto 2009, per la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione, viene meno l’obbligo dell’acquisizione dell’attestato di certificazione energetica (art. 31 della legge n. 99 del 2009)

Copia scheda informativa allegato E

Schermature solari Copia scheda informativa allegato F
Generatori di calore a biomassa Copia asseverazione del tecnico abilitato.
Copia scheda informativa allegato E
Dispositivi multimediali

Asseverazione redatta da un tecnico abilitato che attesti la rispondenza ai requisiti tecnici richiesti oppure la certificazione del produttore del dispositivo che attesti il rispetto dei medesimi requisiti

-Schede tecniche

-Originale dell’Allegato E o F inviato all’ENEA, firmato (dal tecnico e/o dal cliente)

-Fatture relative alle spese sostenute

-Bonifici bancari o postali relativi al pagamento delle fatture

-Documentazione relativa alle spese il cui pagamento può non essere eseguito con bonifico bancario (ritenute d’acconto sui compensi corrisposti ai professionisti, l’imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori).

-Ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID) che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.

Fonte: CIRCOLARE+7+E

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