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Il diniego alla rateizzazione dev'essere motivato

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Il diniego alla rateizzazione emesso dal Concessionario della riscossione è illegittimo se è privo di adeguata motivazione.

Lo ha stabilito la Ctp Treviso con la sentenza n.143/01/2018 dell’11/04/2018 con la seguente

Motivazione

La motivazione è un elemento essenziale dell’atto amministrativo e la sua carenza o il suo difetto ne determinano l’annullamento.
La Commissione osserva che nel caso di specie la legge richiede la sussistenza di una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà. L’Agenzia della Riscossione nel suo provvedimento, nonostante sia a conoscenza di altre rateazioni in essere, richiede ulteriore documentazione. Tale richiesta risulta pertanto ingiustificata. Ed anche la motivazione addotta per negare la rateizzazione è assolutamente viziata posto che l’Ufficio non ha contrastato la circostanza, pur affermata in ricorso, che la ricorrente ha in essere altri piani di rateazione. Ritenendo pertanto pacifica tale circostanza, si deve ritenere che la ricorrente versi nella condizione di “temporanea situazione di obiettiva difficoltà”.
Di conseguenza ciò integra il presupposto richiesto dall’art. 19 del DPR n. 602/73 il quale richiede tale condizione che è ostativa al pagamento del debito in un’unica soluzione. Ne consegue che la motivazione addotta dall’Agente della riscossione è viziata/erronea e i provvedimenti impugnati vengono annullati.

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