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INPS – Misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo

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L’Inps, con la Circolare n. 80 del 06 giugno 2018, ha comunicato la misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo che, con decorrere dal 15 maggio 2018, è ridotta al 3,01% in ragione annuale.

L’Inps ha di fatto recepito la disposizione con cui l’Agenzia delle Entrate ha ridotto dal 3,50% al 3,01% la misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo in ragione annuale.

Cosa dice la circolare

In ragione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, è modificata altresì la misura degli interessi di mora di cui all’art. 116, c. 9, L. n. 388/2000, che dispone che, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili calcolate nelle misure previste dal comma 8, lett. a) e b) del medesimo articolo 116 senza che il contribuente abbia provveduto all’integrale pagamento del dovuto, “sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui al citato articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602″.

Decorrenza

La misura decorre dal 15 maggio 2018 e trova applicazione, oltre che per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, anche per il calcolo delle somme dovute ai sensi dell’art. 116, c. 9, L. n. 388/2000 (omesso o ritardato pagamento dei contributi).

Fonte: Inps

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