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Sospensione dall'albo per l'avvocato che riveste la carica di amministratore di una Società a responsabilità limitata

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La Corte di cassazione con la sentenza n. 14131/2018 ha respinto il ricorso di un avvocato che contestava la “punizione” inflitta dal proprio Consiglio nazionale, per una causa di incompatibilità prevista dal codice deontologico.

Egli – oltre ad essere venuto meno ai suoi obblighi di lealtà, diligenza e correttezza nel gestire delle pratiche che gli erano state affidate da un cliente appropriandosi anche di somme non dovute – era amministratore unico di una società sportiva.

A parere del ricorrente si trattava però di una circostanza che non “interferiva” con l’iscrizione all’albo, in quanto la Srl non aveva scopo di lucro.

Secondo il Cnf trattandosi di una società di capitali a responsabilità limitata, l’attività era da considerarsi in ogni caso commerciale.

Secondo il giudice supremo:  il nuovo codice deontologico forense non prevede più la sanzione della cancellazione dall’albo, sicché, trattandosi di disciplina più favorevole per l’incolpato rispetto al regime previgente, quella sanzione è inapplicabile […] con la conseguenza che la sanzione della cancellazione dall’albo, in quanto non più prevista, è inapplicabile e, in luogo di essa, deve essere comminata la sospensione dall’albo nella durata prevista dal nuovo codice deontologico, anche ove in concreto superiore rispetto a quella dettata dal precedente, poiché, nel caso di successione di leggi, non si può procedere ad una combinazione delle disposizioni più favorevoli della nuova legge con quelle più favorevoli della vecchia, in quanto ciò comporterebbe la creazione di una terza legge, diversa sia da quella abrogata, sia da quella in vigore, ma occorre applicare integralmente quella delle due che, nel suo complesso, risulti, in relazione alla vicenda concreta oggetto di giudizio, più vantaggiosa).

Nella specie il ricorrente fa esclusivamente e genericamente riferimento alla prassi che sarebbe correntemente seguita di consentire la reiscrizione all’albo dopo 18 mesi dalla cancellazione, in conseguenza del buon comportamento successivo alla violazione disciplinare da parte dell’avvocato. Affermazione che non consente comunque di ritenere più vantaggiosa neanche in concreto la applicazione della sanzione non più in vigore della cancellazione rispetto a quella della sospensione per la durata di tre anni.

Con queste motivazioni la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile.

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