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Decreto dignità convertito in legge – Novità per il lavoro

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Sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2018, n. 186 è stata pubblicata la legge 9 agosto 2018, n. 96, di conversione con modificazioni del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese” (c.d. Decreto dignità).

La legge, in vigore dal 12 agosto 2018, modifica la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato e della somministrazione di lavoro.

Viene introdotto un nuovo sgravio contributivo per le assunzioni under 35 a tempo indeterminato. Ampliato l’uso dei voucher per prestazioni occasionali nel settore agricolo, per le aziende alberghiere (e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo), che hanno alle proprie dipendenze fino a 8 lavoratori. Aumentata l’indennità per i licenziamenti ingiustificati e per l’offerta conciliativa da parte del datore di lavoro. Previste misure per il contrasto alla delocalizzazione delle aziende che abbiano ottenuto aiuti di Stato.

Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato

Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi.
Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i 24 mesi, anche a seguito di proroghe e rinnovi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

  • esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
  • esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
  • esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.

Rimane comunque la facoltà, concessa alla contrattazione collettiva, di prevedere regole diverse, in deroga alla normativa.
In caso di stipula di un contratto di durata superiore a 12 mesi in assenza di causale, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di 12 mesi.
Con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a 12 giorni, l’apposizione del termine del contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. L’atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze in base alle quali è stipulato; in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i 12 mesi.
Riguardo a proroghe e rinnovi si prevede che:
– il contratto può essere rinnovato solo in presenza di legittima causale;
– il contratto può essere prorogato liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente a fronte delle suesposte causali.
In caso di violazione il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
Restano esclusi i contratti per attività stagionali, i quali possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle causali.
Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi, e, comunque, per un massimo di 4 volte nell’arco di 24 mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.
L’impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire entro 180 giorni dalla cessazione del singolo contratto.
L’entrata in vigore delle disposizioni è prevista per il:
– 14 luglio 2018 per i contratti stipulati successivamente;
– 1° novembre 2018 per i rinnovi e le proroghe successivi al 31 ottobre 2018.

Le disposizioni sul contratto a tempo determinato (nonché quelle sulla somministrazione, sul licenziamento e sulla contribuzione) non si applicano ai contratti stipulati dalle P.A.

Esonero contributivo per favorire l’occupazione giovanile

In sede di conversione è stato introdotto un incentivo per promuovere l’occupazione giovanile stabile riservato ai datori di lavoro privato che, negli anni 2019 e 2020, assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti.
La possibilità di fruire dell’incentivo si estende anche alla stabilizzazione del contratto a tempo determinato.
Lo sgravio è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, in misura pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
I soggetti da assumere non devono ancora aver compiuto il trentacinquesimo anno di età e non devono essere stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non ostano al riconoscimento dell’esonero contributivo gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Con decreto interministeriale, da emanare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione, sono stabilite le modalità di fruizione dell’esonero.

Modifiche alla disciplina della somministrazione

In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III del D.Lgs. n. 81/2015 (lavoro a tempo determinato), con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2 (riassunzione a tempo determinato), 23 (numero complessivo di contratti a tempo determinato) e 24 (diritti di precedenza).
Salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall’art. 23 del D.Lgs. n. 81/2015 (numero complessivo di contratti a tempo determinato), il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.
Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro.
È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori disoccupati che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.
Viene reintrodotto il reato di somministrazione fraudolenta: ferme restando le sanzioni di cui all’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003 (esercizio non autorizzato dell’attività di somministrazione), quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con la pena dell’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.
Nel caso di ricorso al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, le causali si applicano esclusivamente all’utilizzatore.
Sono esclusi i lavoratori portuali dalle nuove regole applicate ai contratti di somministrazione.

Prestazioni occasionali

Viene modificato il regime delle prestazioni occasionali retribuite con i voucher (PrestO) con particolare riguardo ai settori dell’agricoltura e del turismo.
Si conferma che è vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. A questa regola generale viene però introdotta la deroga per le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo, che hanno alle proprie dipendenze fino a 8 lavoratori.
Sono previste novità per gli imprenditori agricoli, le piccole strutture alberghiere, nonché gli enti locali, per quanto concerne la comunicazione obbligatoria dell’utilizzo di prestazioni occasionali. Resta infatti fermo che almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione l’utilizzatore deve comunicare la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione ma, se si tratta di imprenditore agricolo o di azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del turismo, e se l’utilizzatore è un ente locale, la comunicazione deve contenere la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale non superiore a 10 giorni.

Nel settore agricolo, il limite massimo di 4 ore continuative di prestazione può essere commisurato con riferimento al suddetto arco temporale, anziché alla singola giornata.
I voucher possono essere usati solo per pagare le prestazioni rese da pensionati, studenti under 25, disoccupati e percettori del reddito di inclusione o di altre forme di sostegno al reddito.
Nel caso di impiego da parte delle imprese del settore agricolo, il prestatore deve autocertificare, nella piattaforma informatica, di non essere stato iscritto nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
A richiesta del prestatore espressa all’atto della registrazione nella piattaforma INPS il pagamento del compenso al prestatore può essere effettuato, decorsi 15 giorni dal momento in cui la prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è consolidata, tramite qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS e stampato dall’utilizzatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l’importo del corrispettivo. Gli oneri del pagamento del compenso riferiti a tale modalità sono a carico del prestatore.
II versamento anticipato all’INPS per l’acquisto dei voucher PrestO può essere effettuato anche tramite un intermediario di cui alla legge n. 12/1979, ferma restando la responsabilità dell’utilizzatore.

Indennità di licenziamento ingiustificato e incremento contribuzione contratto a tempo determinato

Nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 6 e non superiore a 36 mensilità.
La somma da inserire nell’offerta di conciliazione è elevata fino a un importo che va da 3 a 27 mensilità.
Viene previsto l’aumento dello 0,5% del contributo addizionale a carico del datore di lavoro, per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. Tali disposizioni periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico.

Centri per l’impiego

Per il triennio 2019-2021 le regioni devono destinare una quota delle proprie facoltà assunzionali al rafforzamento degli organici dei centri per l’impiego, al fine di garantirne la piena operatività.

Le modalità operative saranno definite con accordo da concludere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo di ciascun anno.

Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti

Le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l’effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell’attribuzione del beneficio decadono dal beneficio medesimo qualora l’attività economica interessata dallo stesso ovvero un’attività analoga o una loro parte venga delocalizzata in Stati non appartenenti all’Unione Europea entro 5 anni dalla data di conclusione dell’iniziativa agevolata. In caso di decadenza si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l’importo dell’aiuto fruito.
Le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l’effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell’attribuzione di un beneficio, decadono dal beneficio qualora l’attività economica interessata dallo stesso ovvero un’attività analoga o una loro parte venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttive situate al di fuori dell’ambito territoriale del predetto sito, in ambito sia nazionale sia europeo, entro 5 anni dalla data di conclusione dell’iniziativa o del completamento dell’investimento agevolato.
I tempi e le modalità per il controllo del rispetto del suddetto vincolo, nonché per la restituzione dei benefici fruiti in caso di accertamento della decadenza sono definiti da ciascuna amministrazione con proprio provvedimento per i bandi ed i contratti relative alle misure di aiuto di propria competenza. L’importo del beneficio da restituire per effetto della decadenza è, comunque, maggiorato di un interesse calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o fruizione dell’aiuto, aumentato di cinque punti percentuali.
Le somme disponibili derivanti dalle sanzioni applicate sono destinate al finanziamento di contratti di sviluppo ai fini della riconversione del sito produttivo in disuso a causa della delocalizzazione dell’attività economica, eventualmente anche sostenendo l’acquisizione da parte degli ex dipendenti.

Tutela dell’occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti 

Le imprese italiane ed estere che beneficiano di misure di aiuto di Stato operanti nel territorio nazionale che prevedono la valutazione dell’impatto occupazionale qualora, al di fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, riducano in misura superiore al 50% i livelli occupazionali degli addetti all’unità produttiva o all’attività interessata dal beneficio nei 5 anni successivi alla data di completamento dell’investimento decadono dal beneficio; qualora la riduzione di tali livelli sia superiore al 10%, il beneficio è ridotto in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale.
Le disposizioni si applicano ai benefici concessi o per i quali sono stati pubblicati i bandi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

Fonte: Ipsoa

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