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Nuove attività di controllo per società di persone e di capitali tramite le informazioni comunicate dagli operatori finanziari

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Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, in data 31/08/2018, ha disposto la sperimentazione di una nuova procedura di analisi del rischio di evasione per le società attraverso l’utilizzo delle informazioni comunicate dagli enti finanziari (banche, operatori finanziari, ecc..).

L’obbligo degli operatori finanziari

L’articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, ha introdotto l’obbligo per gli operatori finanziari di comunicare all’Archivio dei rapporti finanziari previsto dall’articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, le movimentazioni che hanno interessato i rapporti finanziari ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali.

L’utilizzo delle informazioni da parte dell’Ade

Il comma 4 dell’articolo 11 del medesimo decreto dispone che le informazioni comunicate all’Archivio dei rapporti finanziari sono utilizzate dall’Agenzia delle entrate per le analisi del rischio di evasione.

Nuova procedura “sperimentale” di analisi del rischio di evasione per le società di persone e le società

In attuazione delle predette disposizioni, è stata elaborata una procedura sperimentale di analisi del rischio di evasione per le società di persone e le società di capitali mediante l’utilizzo integrato delle informazioni comunicate dagli operatori all’Archivio dei rapporti finanziari e degli altri elementi presenti in Anagrafe tributaria.

Soggetti che verranno sottoposti a controllo

Con l’ausilio di tale procedura di analisi, sono state individuate le società di persone e le società di capitali per le quali, pur risultando sui conti correnti movimenti in accredito secondo le informazioni comunicate all’Archivio dei rapporti finanziari, è stata omessa la presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette ed ai fini IVA per l’anno 2016 o, nel caso di avvenuta presentazione, non sono stati indicati i dati contabili significativi.

Conclusioni

In buona sostanza le società (di persone o di capitali) che hanno generato degli accrediti sui propri conti correnti bancari (nell’anno 2016) e che non hanno presentato la dichiarazione ai fini delle imposte dirette (dichiarazione dei redditi) e indirette (Iva), o che non hanno indicato nelle rispettive dichiarazioni i dati contabili significativi, con molta probabilità riceveranno un accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Provvedimento Ade

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