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Lavoratori impatriati – Attività prestata per società appartenenti allo stesso gruppo – ok agevolazione

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L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 26 settembre 2018 n. 72/E, ha fornito chiarimenti in merito all’agevolazione fiscale prevista dall’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 a favore dei soggetti impatriati, in possesso di laurea, al fine di incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni e favorire lo sviluppo tecnologico, scientifico e culturale del nostro paese.

L’agevolazione consiste nella tassazione al 50% del reddito di lavoro prodotto in Italia nell’anno in cui la residenza fiscale viene trasferita e nei quattro periodi d’imposta successivi.

Il caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda un cittadino italiano che:

  • è in possesso di un diploma di laurea;
  • ha svolto attività di lavoro dipendente all’estero almeno per 24 mesi;
  • ha trasferito la propria residenza fiscale in Italia.

Il soggetto in questione, dopo essere stato dipendente presso la società italiana A (appartenente al gruppo B), dall’aprile 2016, è stato assunto negli Emirati Arabi Uniti, con un contratto di lavoro emiratino, presso la società C, e poi, dal 5 febbraio 2018, dalla società emiratina F, facenti parte del gruppo multinazionale D.

Dal 1° agosto 2018, ha pianificato di trasferire la residenza anagrafica in Italia per iniziare una nuova attività lavorativa presso la società italiana E (società facente anch’essa parte del gruppo D).

Nell’istanza di interpello formulata all’Agenzie delle Entrate chiede un chiarimento in ordine alla possibilità di beneficiare dell’agevolazione prevista per i laureati impatriati e se, più specificatamente, il fatto che le società per cui ha lavorato appartengano al medesimo gruppo di imprese possa costituire un ostacolo alla possibilità di fruire del beneficio.
L’Agenzia delle Entrate, in risposta al quesito formulato, risponde che, ai fini della fruibilità dell’agevolazione, è del tutto irrilevante il fatto che l’attività lavorativa all’estero sia stata prestata con società appartenenti allo stesso gruppo.

È sufficiente che siano autonomi i rapporti contrattuali con il gruppo multinazionale.

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