Home Lavoro e Previdenza Licenziamento legittimo se il lavoratore rifiuta di svolgere mansioni difformi

Licenziamento legittimo se il lavoratore rifiuta di svolgere mansioni difformi

221
0

L’eventuale adibizione a mansioni non rispondenti alla qualifica rivestita può consentire al lavoratore di richiedere giudizialmente la riconduzione della prestazione nell’ambito della qualifica di appartenenza, ma non autorizza lo stesso a rifiutarne aprioristicamente l’adempimento in quanto egli è tenuto ad osservare le disposizioni per l’esecuzione del lavoro impartito dall’imprenditore.


Con queste motivazioni la Cassazione
Civile Ord. Sez. L Num. 24118 Anno 2018
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: PAGETTA ANTONELLA
Data pubblicazione: 03/10/2018
ha accolto il ricorso del datore di lavoro.

Motivazioni

In tema di rifiuto del lavoratore alla prestazione lavorativa ha affermato che l’illegittimo comportamento del datore di lavoro, consistente nell’assegnare il dipendente a mansioni inferiori a quelle corrispondenti alla sua qualifica, puo’ giustificare il rifiuto della prestazione lavorativa, purche’ tale reazione sia connotata da caratteri di positivita’, risultando proporzionata e conforme a buona fede, dovendo in tal caso il giudice adito procedere ad una valutazione complessiva dei comportamenti di entrambe le parti (Cass. 08/08/2003 n. 12001); in questa linea argomentativa ed in senso accentuativo dell’obbligo scaturente dall’articolo 2094 c.c., e’ stato chiarito che l’eventuale adibizione a mansioni non rispondenti alla qualifica rivestita puo’ consentire al lavoratore di richiedere giudizialmente la riconduzione della prestazione nell’ambito della qualifica di appartenenza, ma non autorizza lo stesso a rifiutarne aprioristicamente l’adempimento in quanto egli e’ tenuto ad osservare le disposizioni per l’esecuzione del lavoro impartito dall’imprenditore, ex articoli 2086 e 2104 c.c., da applicarsi alla stregua del principio sancito dall’articolo 41 Cost., e puo’ legittimamente invocare l’articolo 1460 c.c., rendendosi inadempiente, solo in caso di totale inadempimento dell’altra parte (05/12/2007 n. 25313;) o anche, come puntualizzato da Cass. 20/07/2012 n. 12696 e da Cass. 16/01/2018 n. 836, nel caso in cui l’inadempimento del datore di lavoro sia tanto grave da incidere in maniera irrimediabile sulle esigenze vitali del lavoratore medesimo o da esporlo a responsabilita’ penale connessa allo svolgimento delle nuove mansioni (v. in relazione a tale specifico profilo, Cass. 19.7.2013, n. 17713);

Rispondi