Home Finanza Meno obblighi per le start-up innovative

Meno obblighi per le start-up innovative

178
0

Con un emendamento al Decreto Semplificazioni, approvato dalle Commissioni Affari Costituzionali e Lavori Pubblici del Senato lo scorso 24 gennaio, sono stati alleggeriti gli adempimenti in capo alle start-up innovative.

Attestazione del mantenimento del possesso dei requisiti

L’obbligo di comunicazione del mantenimento del possesso dei requisiti viene assolto tramite la piattaforma informatica startup.registroimprese.it. E’ stato, dunque, eliminato l’onere di provvedere al deposito della dichiarazione presso l’ufficio del registro delle imprese.

Comunicazione entro sette mesi dalla chiusura dell’esercizio

Fermo restando il termine dei trenta giorni dall’approvazione del bilancio ed entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, nel caso in cui il bilancio sia approvato da parte dell’assemblea nel maggior termine di centottanta giorni previsto dal secondo comma dell’articolo 2364 del codice civile, tale adempimento può essere effettuato entro sette mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Comunicazione una volta all’anno

Le start-up innovative e gli incubatori certificati dovranno aggiornare o confermare le informazioni fornite in sede di prima iscrizione nella relativa sezione speciale del registro delle imprese almeno una volta all’anno (e non più ogni sei mesi) in corrispondenza dell’adempimento relativo all’attestazione del mantenimento dei requisiti.

Stralcio del Decreto semplificazioni

1-sexies. All’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 14 è abrogato;
b) al comma 15, dopo le parole: “entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio,” sono inserite le seguenti: “fatta salva l’ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell’articolo 2364 del codice civile, nel qual caso l’adempimento è effettuato entro sette mesi,”;
c) dopo il comma 17 è aggiunto il seguente: “17-bis. La start-up innovativa e l’incubatore certificato inseriscono le informazioni di cui ai commi 12 e 13 nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it in sede di iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 8, aggiornandole o confermandole almeno una volta all’anno in corrispondenza dell’adempimento di cui al comma 15, anche ai fini di cui al comma 10”.


1-septies. All’articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, dopo le parole: “entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio,” sono inserite le seguenti: “fatta salva l’ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell’articolo 2364 del codice civile, nel qual caso l’adempimento è effettuato entro sette mesi”;
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente: “6-bis. La PMI innovativa inserisce le  informazioni di cui al comma 4 nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it in sede di iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 2, aggiornandole o confermandole almeno una volta all’anno in corrispondenza dell’adempimento di cui al comma 6, anche ai fini di cui al comma 2”.

Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione

Rispondi