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Definizioni liti pendenti: arriva il modello

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E’ stato pubblicato il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate 18 febbraio 2019 n. 39209, in cui è stato approvato il modello di istanza per la definizione delle liti pendenti, con le relative istruzioni.

Il modello è simile a quello precedente, inerente alla definizione dell’art. 11 del DL 50/2017, con l’aggiunta di alcuni campi.

Vi sono i consueti campi necessari all’identificazione del processo (ricorrente, resistente, valore della lite, numero di RGR o di RGA …).

Sintesi della definizione

Si rammenta che:

  • se l’Agenzia delle Entrate è rimasta soccombente in primo grado, si paga il 40% delle imposte, con stralcio di sanzioni e interessi;
  • se l’Agenzia delle Entrate è rimasta soccombente in secondo grado (a prescindere dal fatto che in primo grado abbia vinto o perso), si paga il 15% delle imposte con stralcio di sanzioni e interessi;
  • se c’è stata soccombenza del contribuente, occorre pagare tutte le imposte (il beneficio consiste nel solo stralcio di sanzioni e interessi);
  • se il processo è iscritto nel primo grado di giudizio, si paga il 90% delle imposte;
  • se il contribuente è stato vincitore in tutti i gradi di merito e, al 19 dicembre 2018, il processo pende in Cassazione, si ha lo stralcio del 95% delle imposte.

Il perfezionamento della definizione

La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 31 maggio 2019.

Nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate trimestrali.

Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il:

  • 31 agosto
  • 30 novembre
  • 28 febbraio
  • 31 maggio

di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento.

Chi si può avvalere della definizione 

Per avvalersi della definizione, la lite dev’essere pendente, anche a seguito di rinvio, al 24 ottobre 2018 e che, alla stessa data, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado «sia stato notificato alla controparte», cioè all’ufficio delle Entrate.

Inoltre, «alla data di presentazione della domanda … il processo non dev’essere concluso con pronuncia definitiva» (paragrafo 2, «pendenza della lite», circolare 22/E/2017).

Sono definibili anche liti instaurate mediante ricorsi affetti da vizi di inammissibilità, in quanto proposti oltre i termini prescritti dalla legge, o privi dei requisiti di forma e di contenuto previsti dall’articolo 18 del decreto legislativo 546 del 1992, a condizione che entro il 24 ottobre 2018 il ricorso in primo grado sia stato notificato all’ufficio e che, alla data di presentazione della domanda di definizione, non sia intervenuta una pronuncia della Cassazione che ne abbia statuito l’inammissibilità.

Come si presenta la domanda

La domanda sarà solo telematica ma non si potrà presentare tramite Pec (posta elettronica certificata). Attendiamo che l’agenzia delle Entrate metta a disposizione il software.

Fonti: Eutekne e Ilsole24ore

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