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Il trattamento di fine mandato nelle società di capitali e di persone

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Nelle società è solito attribuire all’organo amministrativo, oltre al compenso, anche un trattamento di fine mandato.

Deducibilità

Come richiesto dall’articolo 17, comma 1, lettera c) del tuir, gli accantonamenti per il trattamento di fine mandato degli amministratori non sono deducibili per competenza dal reddito d’impresa, a meno che il diritto all’indennità non risulti da atto con data certa anteriore all’inizio del rapporto (risoluzione A.d.E. del 22/05/2008 n. 211/E).

Che cosè il TFM

Il trattamento di fine mandato (TFM) è un’indennità di fine carica che coinvolge l’azienda e l’amministratore (o gli amministratori) e prevede una “liquidazione” alla scadenza del mandato. Si tratta, dunque, di un compenso aggiuntivo a quello ordinario stabilito dallo statuto sociale ovvero dall’assemblea dei soci e lasciato alla libera contrattazione delle parti. Può essere in misura fissa, in misura variabile sul compenso annuo o in proporzione a determinati valori di bilancio.

Le problematiche legate alla deducibilità

Sulla base del dettato normativo, due sono le principali problematiche legate alla deducibilità dell’accantonamento al fondo TFM:

  • il problema della data certa anteriore a quella di inizio del rapporto;
  • la congruità dell’accantonamento stanziato in bilancio.

Per cui per i rapporti non risultanti da data certa, i relativi accantonamenti non risultano deducibili. Gli stessi potranno essere dedotti dalla società erogante solo al momento dell’effettivo esborso di quanto accantonato (criterio di cassa), interpretazione confermata dalla Cassazione con la sentenza del 14/05/2007 n. 10959.

Data certa e prassi per evitare contenziosi

Al fine di evitare inutili contenziosi, nella pratica si ricorre spesso alle dimissioni degli amministratori e alla loro nomina ex novo, con contestuale delibera di compensi e indennità di fine mandato aventi data certa.

Per l’agenzia delle Entrate (risoluzione del 22/05/2008 n. 211/E) sono validi ai fini della determinazione della data certa:

  • la formazione di un atto pubblico;
  • l’apposizione di autentica, il deposito del documento o la vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile;
  • la registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico;
  • il timbro postale, tutte le volte in cui lo scritto faccia corpo unico con il foglio sul quale il timbro stesso risulti apposto;
  • l’utilizzo di procedure di protocollazione o di analoghi sistemi di datazione che offrano adeguate garanzie di modificabilità dei dati successivamente alla annotazione (ad esempio lo scambio tramite PEC);
  • l’invio del documento a un soggetto esterno, per esempio un organismo di controllo.

Congruità dell’accantonamento

Per quanto riguarda la congruità dell’accantonamento, le uniche norme che dispongono circa i compensi spettanti agli amministratori e applicabili alla indennità di fine mandato sono dettate dagli articoli 2364 e 2389 del codice civile, dove si stabilisce che il compenso spettante agli amministratori viene fissato dall’assemblea dei soci se non lo è stato in precedenza all’atto della nomina e/o nello statuto della società essendo rimesso alla libera determinazione degli interessati nelle accennate circostanze senza che all’Amministrazione finanziaria competa un vaglio di congruità (sentenza della Ctr Lombardia n. 884/21/2018).

Il TFM nelle società di persone

Nelle società di persone la procedura che porta alle dimissioni degli amministratori e alla loro successiva nomina utile a produrre un documento che reca data certa del trattamento di fine mandato, non è sostenibile come nelle società di capitali, in quanto le dimissioni dell’amministratore porterebbero allo scioglimento del vincolo societario. Per cui, è consigliabile già nell’atto costitutivo, contestualmente alla nomina dell’organo amministrativo, indicare che all’amministratore verrà corrisposto un trattamento di fine mandato e limitarsi a rinviare la definizione del quantum e le modalità di erogazione ad un successivo accordo unanime dei soci.

La tassazione in capo all’amministratore

Per quanto riguarda, invece, il trattamento fiscale in capo all’amministratore, l’articolo 105 del Tuir, richiamando l’articolo 17, comma 1, lettera c) del Tuir, prevede la possibilità di assoggettamento a tassazione separata (al fine di evitare la tassazione progressiva di un reddito maturato su vari anni) a condizione che la concessione dell’indennità risulti da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto; in mancanza di data certa, l’indennità corrisposta all’amministratore sarà soggetta a tassazione ordinaria nell’esercizio di incasso della stessa.

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