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La liquidazione della snc in mancanza della pluralità dei soci

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Quando in una società di persone viene a mancare la pluralità dei soci non si realizza immediatamente una causa di scioglimento, bensì è il momento da cui decorre il termine di sei mesi che ne determinerebbe (in caso di mancata ricostituzione) la causa di scioglimento con effetto ex nunc.

In ogni caso il decorso del termine di sei mesi, fintanto che la società non viene cancellata dal registro delle imprese, pur sussistendo una causa di scioglimento, non determina “di per sé” l’estinzione della società che, quindi, continua ad esistere nonostante sia divenuta “unipersonale”.

La società di persona unipersonale

La prosecuzione dell’attività sociale, nonostante il verificarsi di una causa di scioglimento, determina la violazione del divieto di compiere nuove operazioni posto a carico degli amministratori e dei liquidatori (artt. 2274 e 2279 c.c.).

Tuttavia, tale norma non costituisce un deterrente per il socio superstite, considerato che nelle società di persone, diversamente a quanto avviene nelle società di capitali, il socio amministratore è già illimitatamente e solidalmente responsabile per le obbligazioni contratte dalla società.

La scelta del socio superstite che intende proseguire l’attività

Il socio unico che intende proseguire l’attività sociale in forma individuale, rimuovendo contestualmente la causa di scioglimento, si trova di fronte a due alternative:

  • cancellare la società assegnandosi l’azienda, che continuerà a gestire in forma di impresa individuale;
  • trasformare la società in altro ente (ad esempio una srl unipersonale) che consenta la partecipazione di un unico soggetto.

La prosecuzione dell’attività in forma di impresa individuale richiede l’intervento del notaio

Lo scioglimento della società determina l’estinzione dell’ente e, in caso di prosecuzione dell’attività, sotto il profilo soggettivo si verifica una sostituzione del soggetto titolare dei beni con altro soggetto distinto dal primo, determinando così una vicenda traslativa soggetta a trascrizione nei registri immobiliari.

Come si legge dalle istruzioni camerali, se il socio superstite decide di non proseguire l’attività non è necessario l’intervento del notaio, nel caso in cui il socio superstite prosegue l’attività è necessario l’intervento del notaio, con una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 firmata digitalmente dal notaio, in cui si attesta che, in seguito alla causa di scioglimento della società per mancata ricostituzione della pluralità dei soci, è avvenuta la cessione dell’azienda dalla società alla persona fisica del socio superstite.

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