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Iperammortamento cumulabile con la “mini-IRES

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L’Agenzia delle entrate ha confermato la cumulabilità, per gli investimenti realizzati nel 2019, tra l’iperammortamento e la c.d. mini-IRES, cioè l’agevolazione consistente in una riduzione di 9 punti percentuali della aliquota di imposta sul reddito, introdotta dal comma 28 della Legge n. 145/2018.

https://studiorussogiuseppe.it/tassazione-agevolata-su-utili-reinvestiti-e-incremento-occupazionale/

Richiamando le affermazioni della circolare n. 4/E/2017, circa la natura generale dell’agevolazione per iperammortamento, nonché quanto specificamente disposto dal comma 34 della Legge n. 145/2018, l’Agenzia ha confermato la cumulabilità tra iperammortamento e la mini-IRES precisando però che “l’importo risultante dal cumulo non potrà essere superiore al costo sostenuto per l’investimento”.

Importo risultante dal cumulo

Per “importo risultante dal cumulo” si deve intendere il beneficio fiscale (cioè il risparmio di imposte) generato dalla somma delle due agevolazioni.

In merito a tale precisazione, pare di capire che la verifica debba essere eseguita in relazione al singolo periodo d’imposta, poiché le due agevolazioni impattano nei singoli periodi d’imposta come maggiorazione della quota di ammortamento imputata a conto economico (iper ammortamento) o come ammortamento dedotto nell’anno (per la mini Ires è in realtà previsto un confronto anche con il “delta” positivo del costo fiscalmente riconosciuto dei beni).

In pratica, con un investimento di 100.000 euro, la società potrà generare (nel tempo) una minore IRES di 40.800 euro per l’iperammortamento (ovvero il 24% del 170%) e di 9.000 euro per riduzione di aliquota, per un totale dunque di 49.800 euro. Senza dunque eccedere mai l’importo complessivo del costo dell’investimento (ovvero 100.000 euro).

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