Home Fiscale e Tributario La riserva di proprietà non fa venire meno gli effetti della vendita

La riserva di proprietà non fa venire meno gli effetti della vendita

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A causa dell’inadempimento contrattuale della società acquirente, e quindi del mancato incasso del prezzo stabilito, il complesso aziendale è ritornato in capo alla società venditrice.

La società ha quindi presentato un’istanza di interpello all’A.d.E. per conoscere il giusto trattamento della plusvalenza inizialmente dichiarata dopo la vendita.

Pertanto, la società chiede di conoscere se:
1) possa presentare dichiarazione integrativa a favore con riferimento al periodo  in cui è stata dichiarata la plusvalenza, al fine di ridurre la base imponibile del reddito d’impresa societario, con i dovuti riflessi sulle dichiarazioni dei redditi dei soci;
2) possa riprendere il piano di ammortamento ove lasciato.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Per l’Agenzia delle Entrate (Interpello n. 92 del 2 Aprile 2019) la società non deve presentare la dichiarazione integrativa a favore ed il procedimento di ammortamento dei beni facenti parte del complesso aziendale, ai fini fiscali, deve iniziare ex novo.

Nel momento dell’efficacia giuridica della riconsegna del complesso aziendale, conseguente all’atto di risoluzione consensuale di contratto di cessione d’azienda, la società (venditrice):

  1. vedrà attribuirsi l’azienda (riconsegnata) a un valore pari al valore normale dei beni che la compongono;
  2. dovrà stornare il valore residuo del credito (derivante dalla cessione) per un importo pari al valore dell’azienda riconsegnata, come determinato al punto precedente.

Pertanto:

a) nell’ipotesi in cui il valore dell’azienda sia inferiore al valore residuo del credito, la differenza costituirà una perdita su crediti deducibile ai fini IRES ai sensi dell’articolo 101, comma 5, del TUIR;

b) nell’ipotesi, invero più remota, in cui il valore dell’azienda sia superiore al valore residuo del credito, emergerà una sopravvenienza attiva che concorrerà alla formazione della base imponibile ai fini IRES ai sensi dell’articolo 88 del TUIR.

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