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Decreto crescita: Imu sui fabbricati strumentali deducibile al 70% dal 2022

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La deducibilità dell’Imu per i fabbricati strumentali cresce dal 50% nel 2019 al 70% nel 2022.

Queste le percentuale di deducibilità nei prossimi anni:

2019 50%
2020 60%
2021 60%
2022 70%

La deducibilità è limitata ai soli fabbricati strumentali, così come definiti nell’articolo 43 del Tuir, sia per natura che per destinazione.

Fabbricati strumentali per natura

I fabbricati strumentali per natura, la cui strumentalità è “oggettiva”, sono quelli che per le loro caratteristiche non possono essere utilizzati in altro modo, se non per lo svolgimento dell’attività d’impresa, salvo radicali trasformazioni.

Fabbricati strumentali per destinazione

I fabbricati strumentali per destinazione, invece, sono quelli utilizzati esclusivamente e direttamente per l’esercizio dell’attività commerciale, a prescindere dalla categoria catastale.

Lavoratori autonomi

Per i lavoratori autonomi, il fabbricato strumentale è solo quello utilizzato esclusivamente per l’esercizio dell’attività professionale.

Gli studi professionali che utilizzano l’immobile promiscuamente (anche per fini personali) non potranno dedurre l’Imu pagata.

Fabbricati merce e patrimonio

I “fabbricati merce” e i “fabbricati patrimonio” non potranno detrarre l’Imu.

I primi, quando costruiti dall’impresa, sono esenti da Imu, a condizione che siano contabilizzati nelle rimanenze e non locati. Scontano l’imposta, invece, le unità acquistate, e non costruite dall’impresa proprietaria, nonchè i beni affittati.

Gli immobili patrimonio (che non sono né strumentali né merce, ma costituiscono un investimento per l’impresa) sono le unità aventi destinazione catastale abitativa non destinate a vendita.

Criterio di cassa

La deducibilità dell’Imu avviene con il principio di cassa nel limite e con le deducibilità di ciascun esercizio.

A titolo di esempio l’Imu non versata nel 2019, ma nel 2020 con il ravvedimento insieme all’Imu del 2020, potrà essere dedotta in base alle percentuali della tabella sopra indicata, e quindi 50% per l’importo pagato relativo all’Imu del 2019 e 60% per l’importo pagato relativo all’Imu 2020.

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