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Start-up innovativa: non spettano alla CCIAA valutazioni di merito

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La verifica di competenza dell’ufficio del registro delle imprese, ai fini dell’iscrizione della start up in sezione speciale, verte anzitutto sulla regolarità formale e completezza della domanda e della documentazione allegata.

Soltanto nei casi di manifesta eterogeneità rispetto al tipo normativo, l’ufficio è legittimato a procedere ad una verifica di coerenza tra il tipo start-up innovativa e il programma enunciato nell’oggetto sociale statutario.

La start-up innovativa è automaticamente iscritta alla sezione speciale

In base al co. 12 dell’art. 25: “La start-up innovativa è automaticamente iscritta alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico […]”.

La procedura di iscrizione, come rilevato dal Ministero per lo Sviluppo (parere 29 settembre 2014 n. 169135),  ove siano stati rispettati tutti gli adempimenti per la stessa previsti, non implica una valutazione di merito, da parte della camera di commercio, circa le dichiarazioni rese”, né un’ampia attività istruttoria.

In altre parole, non appare rimessa, dalla disciplina in esame, alla competenza dell’ufficio del registro delle imprese, la valutazione del merito delle dichiarazioni presentate dalle aspiranti start-up innovative (ad esempio, se i prodotti o servizi di cui si avvia lo sviluppo, produzione e commercializzazione siano effettivamente caratterizzati dall’innovatività o dall’alto valore tecnologico) ma solo la verifica della regolarità formale della documentazione presentata: se, cioè, la stessa sia stata sottoscritta dal soggetto legittimato; se la modulistica sia stata compilata correttamente; se siano state rese tutte le dichiarazioni previste.

Fonte: Tribunale di Roma – Ufficio del Giudice del registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma – Decreto di rigetto n. cronol. 2399/2019 del 05/04/2019
RG n. 13912/2017  – ilcaso.it

 

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