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Società di capitali: l’obbligo contributivo scatta solo se il socio presta attività lavorativa

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Arriva l’ennesima conferma della Cassazione, in tema di versamento contributivo da parte del socio di Società di Capitali. L’obbligo contributivo sussiste solo se questi presta effettivamente attività all’interno della società con carattere di abitualità e prevalenza. Va comunque escluso il reddito delle srl per le quali non svolge alcuna attività lavorativa.

Per i soci di società commerciali la condizione essenziale per fare scattare l’obbligo contributivo nella gestione Artigiani/Commercianti è quella di partecipazione personale al lavoro aziendale.

La mera percezione agli utili derivanti dalla partecipazione (senza prestare lavoro) in società di capitali non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale, atteso che il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il quale deve farsi carico della libertà dei bisogni (tra i quali rientra il diritto alla pensione al termine dell’attività lavorativa).

Cassazione Civile Sent. Sez. L Num. 23790 Anno 2019
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: BERRINO UMBERTO
Data pubblicazione: 24/09/2019

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