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La responsabilità illimitata del liquidatore nei confronti dei creditori insoddisfatti

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Prendendo spunto da una recente sentenza della Cassazione (n. 521/2020) oggi affronto un tema molto delicato, ovvero quello della responsabilità illimitata del liquidatore di una società nei confronti dei creditori rimasti insoddisfatti.

La Liquidazione dell’azienda

La liquidazione dell’azienda costituisce la fase finale della vita aziendale ed è la conseguenza del verificarsi di una o più cause di scioglimento. Inizia con la nomina dei liquidatori che acquisiscono il potere di gestione provvisorio dell’impresa, fino alla cancellazione della società.

Poteri, obblighi e responsabilità’ dei liquidatori

Ai sensi dell’art. 2489 c.c. e salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.  Non possono intraprendere nuove operazioni pena la responsabilità personale e solidale (art. 2279 c.c.); possono ripartire tra i soci acconti sulle quote finali e sempreché dai bilanci intermedi di liquidazione “risulti che la ripartizione non incide sulle disponibilità di somme idonee alla integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali”; possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive quote o azioni necessari al pagamento dei debiti sociali (art. 2491 c.c.); compiuta la liquidazione devono redigere e depositare presso il registro imprese (art. 2492) il bilancio finale di liquidazione e indicare la parte spettante a ciascuna azione/quota nella divisione dell’attivo; devono infine, una volta approvato tacitamente il bilancio finale di liquidazione, richiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese (art. 2495 c.c.).

La responsabilità limitata del socio

Come dispositivo dall’art. 2495 del Codice civile, ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.

Difatti, quindi, quando vi sia stata una ripartizione dell’attivo a favore dei soci, il creditore può agire nei loro confronti per vedere riconosciuto il proprio credito, graverà su quest’ultimo l’onere della prova circa la distribuzione dell’attivo e la riscossione di una quota di esso da parte del socio (Cass. 23 novembre 2016, n. 23916; Cass. 16 maggio 2012, n.7676; Cass. 10 ottobre 2005, n. 19732).

La responsabilità illimitata del liquidatore

Ai sensi dell’art. 2495, il liquidatore, una volta che ha provveduto alla cancellazione della società, rimane direttamente responsabile nei confronti dei singoli creditori rimasti eventualmente insoddisfatti, ove il mancato pagamento del credito sia derivato da sua colpa.

Par condicio creditorum

Ad appesantire la responsabilità in capo al liquidatore è la diffusa opinione in base alla quale sul gestore del patrimonio da destinare alla liquidazione (liquidatore nominato ex art. 2487 cod. civ.) gravi l’obbligo di rispettare la par condicio creditorum, sebbene tale obbligo non sia espressamente menzionato nelle norme di settore.

Il liquidatore di una società a responsabilità limitata è dunque responsabile, ai sensi delle generali previsioni di cui agli artt. 2043 e 2476, comma 6, cod. civ., per il danno patito dal creditore che, al termine della procedura di liquidazione, sia stato soddisfatto in una percentuale inferiore rispetto a quella di altri creditori di pari grado.

Tale principio, come precisato dalla Cassazione, è ricavabile dalle norme generali (artt. 2740 e 2741) che regolano il concorso dei creditori e le cause di prelazione, laddove prescrive l’obbligo del debitore di effettuare i pagamenti rispettando «il diritto dei creditori ad essere egualmente soddisfatti, salvo le cause legittime di prelazione».

Se, dunque, precipuo dovere del liquidatore è quello di procedere ad un’ordinata liquidazione del patrimonio sociale pagando i debiti sociali, per conto della società debitrice, secondo il principio di par condicio creditorum, pur nel rispetto dei diritti di precedenza dei creditori aventi una causa di prelazione, al fine di evitare la compressione dei diritti dei creditori che quel patrimonio è, per definizione, destinato a garantire, è logico assumere che in capo al medesimo liquidatore gravi l’obbligo di accertare la composizione dei debiti sociali prima di procedere ai relativi pagamenti,
riparando gli eventuali errori od omissioni commessi dagli amministratori cessati dalla carica nel rappresentare la situazione contabile e patrimoniale della società, riconoscendo debiti eventualmente non appostati nei bilanci.

Pertanto, tra gli obblighi del liquidatore si annovera anche quello di accertare l’insieme dei debiti sociali e di graduarli nel rispetto dei privilegi legali che li assistono, il pagamento dei quali, per loro natura, dovrà essere antergato rispetto a quello di crediti non assistiti da alcuna causa di prelazione.

La “responsabilità illimitata” e la colpa del liquidatore

Ove venga fatta valere la “responsabilità illimitata” del liquidatore nei confronti del creditore che assume essere stato pretermesso nella fase di pagamento dei debiti sociali, con trattamento preferenziale andato in favore di altri creditori, non rileva tanto la sussistenza o meno di un residuo attivo da ripartire tra i soci nel bilancio finale di liquidazione, né tantomeno l’appostazione o meno nel bilancio finale di liquidazione del corrispondente debito sociale non pagato, quanto piuttosto l’indicazione, da parte del creditore che agisce in responsabilità, del credito sociale non considerato e dello specifico danno subito in rapporto ad altri crediti andati soddisfatti, poiché, tramite il richiamo alla colpa del liquidatore, il creditore deve dedurre e allegare le specifiche condotte di questi che si pongono in violazione degli obblighi connaturati all’incarico ricevuto.

La prova del danno e la prova del rispetto della par condicio creditorum

Conseguentemente ex latere creditoris, il creditore rimasto insoddisfatto dall’attività liquidatoria, per far valere la responsabilità del liquidatore, dovrà dedurre il mancato soddisfacimento di un diritto di credito provato come esistente, liquido ed esigibile al tempo dell’apertura della fase di liquidazione e il conseguente danno determinato dall’inadempimento del liquidatore alle sue obbligazioni, astrattamente idoneo a provocarne la lesione, con riferimento alla natura del credito e al suo grado di priorità rispetto ad altri andati soddisfatti; mentre, ex latere debitoris, in relazione al principio di vicinanza della prova e agli obblighi gravanti sul liquidatore, il liquidatore dovrà provare l’adempimento dell’obbligo di procedere a una corretta e fedele ricognizione dei debiti
sociali (costituente la cd massa passiva) e l’adempimento dell’obbligo di pagare i debiti sociali nel rispetto della par condicio creditorum, secondo il loro ordine di preferenza, senza alcuna pretermissione di crediti all’epoca coesistenti.

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