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Bed & breakfast, le comunicazioni obbligatorie.

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I bed & breakfast, traduzione letterale camera e colazione, hanno registrato un notevole incremento negli ultimi anni, spinti probabilmente dalla semplicità di gestione in ambito fiscale e amministrativo e dalla sempre maggiore richiesta, di tali tipologie di servizi di ospitalità, da parte di turisti.

La disciplina dei bed & breakfast è demandata alle regioni che ne pongono vincoli, requisiti, obblighi e doveri da osservare e rispettare. 

Attività occasionale 

Il più delle volte, l’attività di bed & breakfast è esercitata da un soggetto privato e occasionalmente, ovvero in forma non imprenditoriale e senza l’obbligo di apertura di una  partita IVA.

I redditi generati dall’attività occasionale vengono qualificati come redditi diversi (art. 67, c. 1, lett. i DPR 917/86), le cui prestazioni sono rese in esclusione dal campo di applicazione dell’IVA e senza obbligo di emissione di fattura. Sarà, infatti, sufficiente il rilascio di una “semplice” ricevuta, nella verranno indicati le generalità dell’ospite, i servizi erogati, il periodo di permanenza e l’importo complessivamente pagato.

Per poter esercitare l’attività di B&B in modo occasionale sono necessari i seguenti requisiti:

  • La Residenza (di solito) nell’immobile oggetto di attività;
  • L’organizzazione familiare;
  • Il servizio di prima colazione, ovvero la fornitura di cibi e bevande confezionate, senza alcuna manipolazione;
  • L’attività dev’essere svolta senza continuità, con interruzioni, in forma discontinua, non sistematica e priva di specifica organizzazione di mezzi che è indice della professionalità.

Comunicazione di avvio dell’attività

L’attività di bed & breakfast viene avviata presentando una SCIA al Comune in cui la struttura è ubicata, attraverso la modulistica generalmente messa a disposizione dal SUAP (sportello unico delle attività produttive).

Tra le informazioni richieste, oltre alla denominazione, alla sede e ai requisiti della struttura ricettiva, è richiesta l’attestazione:

  • che l’attività è esercitata nella propria residenza;
  • del numero di camere e dei posti letto di cui si compone l’alloggio, l’ubicazione delle stesse e il numero dei bagni;
  • che i locali sono conformi alle norme igienico-sanitarie, sono agibili e che la destinazione d’uso è residenziale, che gli impianti sono stati installati, collaudati e mantenuti secondo le vigenti normative di sicurezza;
  • della tariffa giornaliera e per persona che si intende praticare per il servizio offerto;
  • della saltuarietà o stagionalità dell’attività;
  • del periodo di apertura e di chiusura;
  • che la somministrazione della prima colazione, avviene senza alcuna manipolazione, di cibi e bevande;
  • che il servizio è assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare.

La classificazione della struttura

I regolamenti regionali classificano le strutture assegnando loro una, due o tre stelle in funzione dei servizi offerti.

Iscrizione all’albo degli operatori nelle attività di B&B

Se il Comune dove risiede il B&B ha istituito l’albo degli operatori nelle attività di bed & breakfast i gestori saranno tenuti ad iscriversi e rinnovare annualmente la propria iscrizione.

Apertura annuale o stagionale

L’apertura dei B&B può essere annuale o stagionale.

Si tratta di apertura annuale quando la struttura rimane operativa per più di nove mesi complessivi nell’arco dell’anno solare; si tratta di apertura stagionale quanto l’apertura è inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore complessivamente a nove mesi nell’arco dell’anno solare.

Se le leggi regionali lo prevedono, entro il 1° ottobre di ogni anno, occorre trasmettere al Comune il periodi di apertura e chiusura dell’anno successivo. Eventuali aperture e chiusure straordinarie devono essere, comunque, comunicate preventivamente Comune.

Prezzi

Insieme al periodo di apertura, sarà necessario comunicare al Comune i prezzi minimi e massimi che si intenderanno praticare nell’anno successivo. La comunicazione dei prezzi va effettuata ogni anno anche nei casi in cui non vi sia variazione rispetto all’anno precedente. L’omessa o incompleta comunicazione entro i termini comporta, di norma, il divieto di applicare prezzi superiori a quelli indicati nell’ultima comunicazione.

Nell’anno di inizio attività, la comunicazione dei prezzi è effettuata entro trenta giorni dalla data di presentazione della SCIA ovvero al momento della presentazione della stessa.

Le tabelle e i cartellini con l’indicazione dei prezzi praticati, inoltre, devono essere esposti in modo ben visibile nei locali di ricevimento degli ospiti o di prestazione dei servizi e in ciascuna camera.

Denuncia degli alloggiati

Ai sensi dell’art. 109 TULPS (R.D. 773/31) e del DM 7 gennaio 2013, gli operatori dei bed & breakfast hanno l’obbligo di comunicare giornalmente (entro ventiquattro ore successive all’arrivo, o all’arrivo stesso se il soggiorno è inferiore alle 24 ore) all’autorità di pubblica sicurezza l’arrivo delle persone alloggiate.

La comunicazione avviene tramite la piattaforma: https://alloggiatiweb.poliziadistato.it.

Istat 

Ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 322/89, i gestori dei bed & breakfast devono trasmettere all’Istat, tramite la piattaforma https://indata.istat.it/mtur/?pes=MTUR entro il 30 del mese successivo a quello di riferimento. il “Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi”. Il mancato rispetto dell’obbligo di comunicazione comporta, ai sensi dell’art. 11 D.Lgs. 322/89, l’applicazione di sanzioni da euro 206,58 a euro 2.065,83.

Alcune Leggi Regionali

Abruzzo (L.R. n.78/2000)

Campania (L.R. n. 5/2011)

Calabria (L.R.  7 agosto 2018, n. 34)

Basilicata (L.R. n.8/2008)

Lazio  (Regolamento 7 agosto 2015, n. 8)

Liguria (L.R. n. 5/2000)

Emilia Romagna (L.R. 28 luglio 2004, n. 16)

Puglia  (L.R. n. 27/2013)

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