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La prestazione lavorativa resa dal coniuge deve intendersi gratuita fino a prova contraria

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“Tra persone legate da vincoli di parentela o di affinità opera una presunzione di gratuità della prestazione lavorativa, che trova la sua fonte nella circostanza che la stessa viene resa normalmente affectionis vel benevolentiae causa; con la conseguenza che, per superare tale presunzione, è necessario fornire la prova rigorosa degli elementi tipici della subordinazione, tra i quali, soprattutto, l’assoggettamento al potere direttivo-organizzativo altrui e l’onerosità (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 8364/2014; 9043/2011; 8070/2011; 17992/2010; per ciò che più specificamente attiene a tutti gli indici di subordinazione, cfr., ex multis, Cass. n. 7024/2015).”

Con questa motivazione la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Ordinanza 30 settembre 2020, n. 20904 ha di fatto affermato che le prestazioni lavorative rese da persone che sono legate tra loro da un vincolo di parentela o di affinità, si devono intendere gratuite fino a prova contraria, ovvero per affectionis vel benevolentiae causa, ovverosia per motivi di affetto e benevolenza. 

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