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Nulla l’iscrizione ipotecaria non proceduta da comunicazione

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Prima di iscrivere ipoteca su beni immobili l’amministrazione finanziaria deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione a pena di nullità.

Lo ha stabilito la Cassazione Civile Ord. Sez. 6 Num. 18964 Anno 2020
Presidente: MOCCI MAURO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE
Data pubblicazione: 11/09/2020

In tema di riscossione coattiva d’imposta, la giurisprudenza di questa Corte è concorde nel ritenere che, prima di iscrivere ipoteca su beni immobili, ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, l’amministrazione finanziaria deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione e deve concedere al medesimo un termine, determinabile in 30 giorni, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, con l’art. 77 comma 2 bis del citato d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dal d.l. n. 70 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 2011, di natura interpretativa e quindi applicabile anche all’iscrizione ipotecaria in esame, anteriore alla sua entrata in vigore), al fine di presentare osservazioni od effettuare il pagamento; e va ritenuto che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporta la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantita anche dagli artt. 41, 47 e 48 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, fermo restando che l’iscrizione ipotecaria, attesa la sua natura reale, mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità (cfr. in termini, Cass. n. 30534 del 2019; Cass. n. 23875 del 2015).

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