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Stretta alla cedolare secca per gli affitti brevi

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La legge di Bilancio (articolo 1, comma 595, della legge 178/2020) ha previsto che dal periodo d’imposta 2021, il regime fiscale della locazione breve è riconosciuto solo a chi destina a questa attività «non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta».

 595. Il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all'articolo 4,
commi 2 e 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.  96,  con  effetto  dal
periodo d'imposta relativo all'anno 2021,  e'  riconosciuto  solo  in
caso di destinazione alla locazione breve  di  non  piu'  di  quattro
appartamenti per ciascun periodo d'imposta. Negli altri casi, ai fini
della tutela dei consumatori  e  della  concorrenza,  l'attivita'  di
locazione di cui  al  presente  comma,  da  chiunque  esercitata,  si
presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi  dell'articolo  2082
del codice civile. Le disposizioni del presente  comma  si  applicano
anche per i  contratti  stipulati  tramite  soggetti  che  esercitano
attivita' di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che
gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in  cerca
di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre
in locazione.

 

Negli altri casi, la locazione breve «si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’articolo 2082 del codice civile». Il limite delle quattro unità vale anche per i contratti stipulati tramite agenti immobiliari o tramite portali telematici.

Obbligo di apertura partita Iva

Pertanto, un “privato” che destina alla locazione con formula breve cinque appartamenti nel corso del 2021 non potrà più scegliere la cedolare secca, per di più, la sua attività si presume essere svolta in forma d’impresa, con tutto ciò che ne consegue (obbligo di apertura della partita Iva, tenuta contabilità e così via).

Fonte: Gazzetta Ufficiale

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