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AUTOFATTURA per le FATTURE ricevute DA SOGGETTI NON RESIDENTI

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A partire da domani 1° luglio 2022, si rende obbligatorio effettuare l’operazione di integrazione o l’emissione di autofattura, predisponendo una fattura elettronica, da trasmettere al Sistema di Interscambio, per le fatture che riceveremo da soggetti non residenti (fatture intra). Questo obbligo va a sostituire il cd. “esterometro” (comunicazione periodica delle operazioni transfrontaliere).

Quindi da domani, alla ricezione di una fattura estera, dovremo procedere all’emissione di un’autofattura.

A seconda del tipo di operazione utilizzeremo uno dei seguenti codici:

  • TD17 – autofattura per acquisto di servizi da soggetti non residenti
  • TD18 – Integrazione fattura intracomunitaria per acquisto di beni
  • TD19 – integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2[1]

Secondo quanto riportato dalla “GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE E DELL’ESTEROMETRO” dell’Agenzia delle Entrate il documento deve essere così predisposto:

Campo Indicazione
Codice tipo documento TD17 – 18 o 19
 

Cedente / prestatore

Dati del fornitore estero che ha prestato il servizio (TD17)

Dati del fornitore estero che ha ceduto i beni (TD18)

Dati del fornitore estero (TD19)

NOTA: Necessario indicare il Paese di residenza

 

Cessionario/committente

Dati del   cliente italiano che predispone l’autofattura o   procede all’integrazione ai fini IVA della fattura ricevuta dal fornitore estero
 

Campo 2.1.1.3 <Data> della sezione “Dati Generali”

– Data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all’acquisto intracomunitario
 

Imponibile e IVA (o codice natura)

L’imponibile corrisponde a quanto indicato nella fattura estera; a tale valore deve essere applicata la corrispondente aliquota IVA in base alla norma italiana
 

 

Campo 2.1.6 – Estremi fattura

Estremi della fattura che si va ad integrare:

·  2.1.6.1 – Riferimento riga

Posto che la fattura di integrazione / autofattura richiede un solo rigo, si indica 1

·  2.1.6.2 – Numero della fattura estera che si va ad integrare

·  2.1.6.3 – Data della fattura estera che si va ad integrare

 

Campo 2.1.1.4 Numero

Numero di autofattura / documento integrativo IVA

È consigliabile adottare una numerazione separata per questo tipo di operazioni, ad esempio 1/estero, 2/estero ecc.

ATTENZIONE! – La trasmissione telematica dovrà essere effettuata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione da parte del fornitore estero (data del documento di integrazione/autofattura).

NOTA BENE – La Guida dell’Agenzia delle Entrate precisa che qualora il cessionario/committente voglia avvalersi delle bozze dei registri IVA precompilati elaborati dall’Agenzia delle Entrate, è consigliabile trasmettere il tipo documento TD17 allo SDI entro la fine del mese da indicare nel campo

ESCLUSI DALL’OBBLIGO

Si ricorda, da ultimo, che, ai sensi dell’articolo 12 D.L. 73/2022 sono stati esclusi dall’obbligo di trasmissione dell’esterometro anche gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies D.P.R. 633/1972 (si pensi alle prestazioni di alloggio in alberghi all’estero, ai noleggi a breve termine di mezzi di trasporto all’estero, ai trasporti di persone all’estero, agli acquisti di carburante all’estero, ecc.) purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione.

ESEMPIO

Nell’esempio un’azienda italiana riceve una fattura da un fornitore estero di euro 100. La fattura estera riporta il numero 1.800 e la data del 20 luglio 2022. L’azienda italiana dovrà integrare la fattura relativa al servizio ricevuto dal fornitore UE; l’aliquota IVA applicabile è quella ordinaria, pari al 22%.

Posto che l’operazione è stata effettuata nel mese di luglio, e la fattura ricevuta nel medesimo mese, il committente IT deve procedere ad integrare la fattura con data ricadente nel mese di ricezione della fattura estera (nel nostro esempio luglio 2022). La trasmissione del file xml TD17 dovrà avvenire entro il 15 agosto 2022.

[1] Acquisti di beni che si trovano nel territorio dello stato italiano effettuati da fornitore estero privo di stabile organizzazione in Italia (non sono quindi importazioni o acquisti intracomunitari); acquisti di beni provenienti dalla Repubblica di S. Marino (senza Iva esposta) o da Città del Vaticano; acquisti da soggetti non residenti di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito Iva (art. 50-bis, comma 4, lettera c); acquisti da soggetti non residenti di beni o servizi su beni che si trovano all’interno di un deposito Iva.

INTEGRAZIONE – AUTOFATTURA FATTURE DA SOGGETTI NON RESIDENTI

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