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Le sanzioni per omesso versamento si riducono

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Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 150/2024 del D.lgs. 87/2024, in attuazione della Riforma fiscale, il legislatore ha apportato una modifica al sistema sanzionatorio in materia tributaria, apportando una riduzione delle penalità applicabili.

La modifica riguarderà:

  • l’omessa, tardiva e infedele dichiarazione;
  • l’omessa e infedele fatturazione;
  • l’errata e indebita detrazione dell’Iva a credito;
  • la compensazione di crediti d’imposta insistenti o non spettanti;
  • l’omesso o tardivo versamento d’imposta.

L’attuale formulazione dell’articolo 13, D.lgs. 471/1997, prevede che:

  • i mancati o parziali versamenti delle imposte sono soggetti alla sanzione amministrativa;
  1. del 25% dell’importo non versato (comma 1, primo periodo);
  2. del 12,50% (25%/2) dell’importo non versato, se effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni (comma 1, secondo periodo);
  3. dell’0,83% (12,50%/15) dell’importo non versato per ogni giorno di ritardo, se effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni (comma 1, terzo periodo);
  • in caso di utilizzo in compensazione di un credito d’imposta non spettante, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera g-quinquies), D.lgs. 74/2000, trova applicazione la sanzione amministrativa pari al 25% del credito utilizzato (comma 4-bis);
  • in caso di utilizzo in compensazione di un credito d’imposta in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi di carattere strumentale, trova applicazione la sanzione amministrazione fissa pari a 250 euro, sempreché siano rispettante entrambe le seguenti condizioni:
  1. gli adempimenti non siano previsti a pena di decadenza;
  2. la violazione sia rimossa entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all’anno di commissione della violazione, ovvero, in assenza di una dichiarazione, entro un anno dalla commissione della violazione medesima (comma 4-ter);
  • in caso di utilizzo in compensazione di un credito d’imposta inesistente, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera g-quater), numero 1), D.Lgs. 74/2000 (al quale manca in tutto o in parte il criterio costitutivo), si applica la sanzione amministrativa pari al 70% del credito utilizzato in compensazione (comma 5);
  • in caso di utilizzo in compensazione di un credito d’imposta inesistente, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera g-quater), numero 2), D.Lgs. 74/2000 (al quale manca in tutto o in parte il criterio costitutivo), oggetto di rappresentazioni fraudolente attuate mediante documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici, si applica la sanzione amministrativa dal 105% al 140% del credito utilizzato in compensazione (comma 5-bis).

Si deve tener conto che il nuovo regime sanzionatorio amministrativo è applicabile alle violazioni commesse a decorrere dall’1.9.2024. Quindi, ad esempio, all’omesso versamento dell’Iva relativa alla liquidazione:

  • del mese di luglio 2024, scaduto il 20.8.2024, si applica la vecchia disciplina;
  • del mese di agosto 2024, scaduto il 16.09.2024, si applica la nuova
Vecchio e nuovo a confronto 

Articolo 13 D.Lgs. 471/1997 Violazione

Sanzioni per violazioni commesse fino al 31.8.2024 Sanzioni per violazioni commesse dall’1.9.2024
Comma 1 primo periodo Omesso/tardivo versamento 30% 25%
Comma 1 secondo periodo Omesso/tardivo versamento 15% 12,50%
Comma 1 terzo periodo Omesso/tardivo versamento effettuato entro 15 giorni 1% per ogni giorno 0,83% per ogni giorno
Comma 4 e 4-bis Utilizzo credito d’imposta esistente in misura superiore
30% – Utilizzo credito d’imposta non spettante
30% 25%
Comma 4-ter Utilizzo credito d’imposta senza adempimenti
amministrativi strumentali
0% 250
Comma 5 Utilizzo credito inesistente dal 100% al 200% 70%
Comma 5-bis Utilizzo credito inesistente
con intento fraudolento
dal 105% al 140%

La rilevanza penale (art.10 quater del d.lgs. 103/2000 n.74)

  1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chi non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 9.7.1997, n. 241, crediti non spettanti, per imposto annuo superiore a 50.000 euro.
  2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chi non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 9.7.1997, n. 241, crediti inesistenti, per un importo superiore annuo a 50.000 euro.

2-bis. La punibilità dell’agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine ali specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

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