L’iperammortamento non è utilizzabile dalle imprese che hanno aderito al concordato preventivo biennale (Cpb) per il 2026 e per gli anni successivi.
Questa è la conseguenza cui si perviene leggendo in modo coordinato i commi da 427 a 436 della legge 199/2025 (legge di Bilancio 2026) e l’articolo 16 del Dlgs 13/2024 sul Cpb.
La legge di Bilancio 2026 ha reintrodotto la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, in sostituzione dei crediti d’imposta per gli investimenti in beni “Industria 4.0” e “Transizione 5.0” previsti dal 2020. Il beneficio è riconosciuto ai soli titolari di reddito d’impresa, secondo uno schema ormai noto ai contribuenti e agli operatori.

Contenuto dell’agevolazione
L’agevolazione consente di maggiorare fiscalmente le quote di ammortamento e i canoni di locazione finanziaria relativi:
- ai beni materiali e immateriali strumentali nuovi “4.0” individuati negli allegati IV e V alla legge 199/2025, interconnessi al sistema di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- ai beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo, anche a distanza, comprensivi degli impianti di accumulo.
Gli investimenti devono essere effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028 e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Dal punto di vista operativo, la maggiorazione si concretizza mediante una variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi (Irpef/Ires), con rilevanza esclusivamente extracontabile e senza effetti ai fini Irap.
Lo schema ricalca, quindi, quello già sperimentato con super e iperammortamenti nel periodo 2015-2020.
Soggetti ammessi ed esclusi
La nuova disciplina si applica a tutte le imprese, a prescindere:
- dalla forma giuridica (ditte individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali);
- dal regime contabile (ordinario o semplificato).
Sono invece escluse:
- le persone fisiche esercenti arti e professioni;
- i contribuenti in regime forfetario;
- le imprese in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altre procedure previste dal Codice della crisi o da leggi speciali);
- le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ex Dlgs 231/2001.
In ogni caso, la fruizione del beneficio rimane subordinata:
- al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- alla regolarità negli adempimenti contributivi e assistenziali nei confronti dei lavoratori.
Il nodo del concordato biennale
Diverso è il discorso per le imprese che hanno optato per il Cpb. Per questi soggetti, l’adesione al concordato comporta la definizione biennale del reddito d’impresa e l’applicazione tassativa delle sole variazioni in aumento e in diminuzione espressamente previste dall’articolo 16 del Dlgs 13/2024.
La logica del Cpb è quella di cristallizzare il reddito imponibile per il biennio concordato, limitando le possibili variazioni rispetto al valore definito con l’Agenzia delle Entrate. Su tale reddito “base” vanno poi effettuate solo alcune specifiche variazioni, indicate in modo puntuale e con elenco chiuso.
Tra gli elementi che devono essere sommati o sottratti al reddito concordato rientrano:
- plusvalenze e sopravvenienze attive;
- minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti;
- utili e perdite derivanti da partecipazioni in soggetti trasparenti;
- dividendi;
- la maggiorazione del costo del lavoro deducibile ai sensi del Dlgs 216/2023.
L’assenza, in tale elenco, della maggiorazione per iperammortamento 4.0 impedisce, allo stato, di operare la relativa variazione in diminuzione sul reddito concordato. L’agevolazione rimane, quindi, di fatto preclusa ai soggetti che hanno aderito al Cpb per le annualità interessate.
La questione della maggiorazione del costo del lavoro
La vicenda della maggiorazione del costo del lavoro rappresenta un precedente significativo. Questa componente è stata espressamente inserita tra le variazioni ammesse dal Dlgs 81/2025 (decreto correttivo sul Cpb), che ha modificato l’articolo 16 del Dlgs 13/2024.
La modifica, in deroga allo Statuto del contribuente, è stata resa applicabile già alle opzioni Cpb riferite al biennio 2025-2026, lasciando però esclusi quei contribuenti che avevano aderito al concordato per il biennio 2024-2025. Si è così creata una evidente disparità di trattamento tra soggetti che si trovano in situazioni sostanzialmente analoghe.
Lo stesso meccanismo correttivo potrebbe, in teoria, essere utilizzato anche per l’iperammortamento 4.0, prevedendo in modo espresso la possibilità di operare la relativa variazione in diminuzione sul reddito concordato.
Il rischio di penalizzazione per i soggetti Isa
Il problema si pone in maniera particolare per i soggetti Isa che:
- hanno già aderito al Cpb per il 2025-2026;
- hanno aderito o aderiranno per il biennio 2026-2027 e successivi.
Queste imprese, sulla base dell’attuale formulazione dell’articolo 16 del Dlgs 13/2024, non possono beneficiare dell’iperammortamento 4.0 in relazione agli investimenti effettuati nel periodo di validità del concordato, salvo un intervento normativo che ampli l’elenco delle variazioni ammesse.
L’effetto combinato delle regole sul Cpb e della disciplina dell’iperammortamento genera una duplice penalizzazione:
- sul piano fiscale, per i contribuenti “fedeli” che hanno concordato il reddito con l’Amministrazione finanziaria;
- sul piano economico, per il sistema produttivo, poiché scoraggia o ritarda investimenti in beni 4.0 e in impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, essenziali per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.
In assenza di un correttivo, le imprese che hanno puntato sulla certezza del carico fiscale tramite il Cpb si troverebbero a rinunciare, nei fatti, a una delle principali leve agevolative oggi previste per l’innovazione e la transizione energetica.
Da qui l’auspicio di un intervento legislativo che:
- includa l’iperammortamento 4.0 tra le variazioni espressamente ammesse sul reddito concordato;
abbia efficacia non solo per le future opzioni, ma anche per chi ha già aderito al Cpb per il biennio 2025-2026, così da evitare iniquità e distorsioni nelle scelte di investimento.
