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Accesso breve: necessario il contraddittorio

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L’accesso breve nei locali dove il contribuente svolge la propria attività finalizzato all’acquisizione di documentazione, con rilascio da parte dell’organo ispettivo di processo verbale di accesso e richiesta documenti, impone in ogni caso all’amministrazione il rispetto dei sessanta giorni prima della notifica dell’atto impositivo anche quando la successiva attività istruttoria venga svolta «a tavolino».


Così la Cassazione con l’ordinanza n.11471/2017 pubblicata il 10 maggio 2017.

Queste le motivazioni della Corte

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva…“(Cass. sez. unite 18184/2013).

Fonte: http://www.iltuotributarista.it/accesso-breve-necessari-60-giorni-notificare-laccertamento/

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