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Bonus pubblicità: incentivi fiscali per imprese e professionisti

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Il decreto sport e cultura, convertito in legge, ha reso permanente il bonus pubblicità, il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali riconosciuto a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali.

Per il 2019 la domanda va presentata dal 1° al 31 ottobre e le spese essere state sostenute per pubblicizzare il brand su giornali e riviste, oltre che sui media locali

Le novità

Il decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59 GU Serie Generale n.188 del 12-08-2019 si occupa dell’incentivo all’interno dell’articolo 3 bis e recita testualmente: 

[…] 1-bis. A decorrere dall’anno 2019, il credito d’imposta di cui al comma 1 e’ concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa stabilito ai sensi del comma 3, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea richiamati al comma 1. Ai fini della concessione del credito d’imposta si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l’anno 2019, le comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta di cui all’articolo 5, comma 1, del citato regolamento sono presentate dal 1° al 31 ottobre»;
 

Chi può presentare la domanda

Possono accedere all’incentivo i soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo ed enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

Spese pubblicitarie finanziabili

Il credito d’imposta è riconosciuto a fronte degli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione, ovvero su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, in edizione cartacea o digitale, iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione.
I soggetti attuatori dell’intervento devono essere dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.
Non sono ammesse al credito d’imposta le spese sostenute per altre forme di pubblicità. A titolo di esempio, sono escluse le spese di grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online e similari.
 
ATTENZIONE
Un aspetto da valutare con attenzione è l’esclusione dalla concessione del credito di imposta dei soggetti che nell’anno precedente a quello per il quale si richiede il beneficio non abbiano effettuato investimenti pubblicitari ammissibili.
 
La norma non specifica le modalità di pagamento delle fatture relative agli investimenti agevolabili e, pertanto, sono consentiti i pagamenti effettuati con qualsiasi mezzo.

Domande per il 2019

Per l’anno 2019, le istanza per l’accesso al credito d’imposta dovranno essere presentate dal 1° al 31 ottobre.
Ai fini della concessione dell’agevolazione non sarà rilevante l’ordine cronologico di presentazione delle domande. 
Alla comunicazione telematica non dovrà essere allegato alcun documento. Il richiedente dovrà però conservare, per i controlli successivi, ed esibire su richiesta dell’Amministrazione tutta la documentazione a sostegno della domanda: fatture (ed eventualmente copia dei contratti pubblicitari) e attestazione sull’effettuazione delle spese sostenute, rilasciata dai soggetti legittimati.
 
Nel caso in cui la comunicazione telematica sia trasmessa da un intermediario, questo è tenuto a conservare copia della comunicazione per l’accesso e copia delle dichiarazioni sostitutive previste nel modello, compilate e sottoscritte dal richiedente e copia di un documento di identità dello stesso richiedente.
 
L’agevolazione è concessa in base al regime “de minimis”, pertanto alcune imprese rischiano di essere tagliate fuori se hanno già utilizzato il plafond di 200 mila euro nel triennio.

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