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Come si costituisce una startup innovativa

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La startup è, prima di tutto, un’impresa. Quindi nessun motivo osta al fatto che per darle vita legale venga seguita la procedura prevista dal nostro ordinamento per aprire una qualsiasi impresa: scelta della forma giuridica e costituzione di una società, apertura di una partita iva, iscrizione al registro imprese, ecc.

Essere (nella sostanza) impresa innovativa, non scaturisce dall’iscriversi al Registro delle imprese innovative. L’innovatività è un carattere intrinseco della startup, non un’etichetta.

Rimane tuttavia il fatto che l’iscrizione al Registro Imprese come startup innovativa serve a poter essere titolari di determinati vantaggi di natura burocratica e fiscale.

Per conoscere nel dettaglio l’istituto della startup innovativa e dei vantaggi ad essa concessi consiglio la lettura del seguente articolo.

SE NON C’E’ UN TEAM “ROTONDO” MEGLIO AFFIDARSI AI PROFESSIONISTI

Si possono “rottamare” un timbro o una firma, dimezzare i tempi di gestione di una pratica, annullare le distanze geografiche, ma farsi assistere da un professionista è sempre buona cosa.

Bisogna fare molta attenzione nella compilazione delle domande: “lo statuto di una società è veramente un pezzo importante dell’architettura dell’azienda, che guida tutti i suoi processi decisionali e organizzativi nel tempo. Bene, quindi, fare tutto online ma si deve capire che è bene che ci sia sempre un professionista ad affiancare le startup”.

Un consiglio, quindi, per gli startupper alle prime armi, “a meno che nel team non ci sia un laureato in economia e commercio, anche perché sarebbe bello, i team dovrebbero essere rotondi, un team per funzionare bene dovrebbe avere un responsabile tecnico, un responsabile marketing e un Cfo che segue la parte societaria. Se non c’è un team rotondo è utile essere affiancati da un professionista”.

LA SCELTA DELLA TIPOLOGIA SOCIETARIA

L’articolo 25 del D.L. n. 179/2012 prevede che la startup sia costituita in forma di società di capitali, anche in forma cooperativa, le cui partecipazioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.

Una prima possibilità è costituita dalla S.r.l., tipo societario che si contraddistingue per una grande flessibilità e per un risparmio dei costi: non richiede il collegio sindacale (se non in caso di bilancio consolidato) e il capitale minimo è pari a 10.000,00 euro. È possibile che la S.r.l. sia dotata di un capitale anche inferiore a 10.000,00 euro, e pari almeno ad 1 euro. In tal caso si applica la particolare disciplina dettata dall’articolo 2463, quarto e quinto comma, c.c.

La governance può essere modulata secondo le esigenze particolari, sia in termini di amministrazione (amministratore unico, c.d.a., amministrazione pluripersonale congiuntiva o disgiuntiva), sia in modo da prevedere diritti particolari a favore dei singoli soci, ai sensi dell’articolo 2468, terzo comma, c.c., che attribuiscano specifiche prerogative patrimoniali e amministrative.

La S.p.A. è senza dubbio più impegnativa, e presenta una struttura di governance inderogabile. Il capitale minimo è più elevato, pari a 50.000,00 euro. Non è possibile creare diritti particolari attribuiti ai soci, ma è necessario procedere alla creazione di categorie speciali di azioni, proprio perché la partecipazione è priva di collegamento con il socio in quanto tale.

Ancora una volta, soccorre nella scelta un dato empirico: la maggior parte delle startup assume la forma di S.r.l. innovativa.

LA PROCEDURA TELEMATICA DI REGISTRAZIONE

Per via telematica puoi costituire una società di capitali, dichiarare l’inizio attività e richiedere l’iscrizione alla sezione startup innovative presso il Registro delle imprese.

Per farlo sarà necessario inviare in via telematica l’apposita domanda sul seguente portale (http://startup.registroimprese.it/isin/home) tramite una Comunicazione Unica al Registro delle Imprese, allegando una dichiarazione sottoscritta esclusivamente con firma digitale del legale rappresentante che attesti il possesso dei requisiti necessari come previsto dalla normativa vigente.

Le informazioni da indicare nel quadro relativo all’attività prevalente della startup, sono le seguenti:

  • Breve descrizione dell’attività svolta e delle spese in ricerca e sviluppo
  • Elenco delle società participate;
  • Titolo di studio ed esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella startup innovativa;
  • Esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
  • Elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale.

Ma fate attenzione: le informazioni sopra riportate dovranno essere aggiornate ogni 6 mesi.

https://studiorussogiuseppe.it/start-up-innovativa-non-spettano-alla-cciaa-valutazioni-di-merito/

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