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Dal primo gennaio vietata la circolazione di veicoli con targhe straniere

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Al fine di evitare l’utilizzo di autoveicoli immatricolati all’estero, per risparmiare indebitamente su spese di assicurazione, bollo auto ed evitare l’irrogazione di multe, il codice stradale, a partire dal 1° gennaio 2019 vieta la circolazione di veicoli immatricolati all’estero per i residenti in Italia da oltre 60 giorni.

L’art. 93 del Codice della Strada (i.e., D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), recentemente novellato,  prevede due eccezioni, valide solo se a bordo vi sia un documento avente data certa da cui risulti il titolo e la durata della disponibilità del veicolo stesso: in particolare, il divieto non si applica:

  • in caso di utilizzo del veicolo in leasing o in noleggio, se è concesso da un operatore di uno Stato dell’Unione Europea (UE) o aderente allo Spazio Economico Europeo (SEE), che non abbia la sede effettiva o una sede secondaria in Italia;
  • in caso di veicoli concessi in comodato da un’impresa avente le caratteristiche supra citate a propri lavoratori dipendenti o a propri collaboratori.

L’art 132 del Codice della Strada, a sua volta recentemente novellato, prevede un’ulteriore restrizione, ovvero fa obbligo di rimpatriare il veicolo, consegnandone targhe e documenti esteri, se non è avvenuta la sua immatricolazione in Italia dopo un anno dalla sua importazione.

Sanzioni e multe

Chi viola la norma incorre nell’irrogazione di una multa di almeno 712,00 euro, con l’obbligo di procedere all’immatricolazione del mezzo in Italia entro 180 giorni, scaduti i quali si applica la confisca del mezzo.

Alternativamente, una volta pagata la sanzione, è possibile richiedere una targa provvisoria e il foglio di via per procedere all’esportazione del mezzo.

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