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Gestione INPS commercianti: iscrizione obbligatoria se coesistono abitualità e prevalenza. Non basta essere socio di una società commerciale

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La qualità di socio non comporta l’automatica iscrizione alla gestione Inps commercianti. Non basta infatti lo svolgimento di un’attività lavorativa (di natura individuale o societaria) qualsiasi per essere iscritti: occorre che esistano, congiuntamente, i due requisiti di abitualità e prevalenza.

Quando è obbligatoria l’iscrizione all’Inps gestione commercianti?

L’iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente:

  • la titolarità o gestione di imprese organizzate e/o dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
  • la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione proprio per i soci di S.r.l.);
  • la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
  • il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l’esercizio dell’attività propria, di licenze e qualifiche professionali.

Ai fini di tale obbligo contributivo è richiesta la verifica della sussistenza degli elementi della abitualità e della professionalità della prestazione lavorativa, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti dalle rispettive discipline normative di settore.

I requisiti di abitualità e prevalenza

I requisiti congiunti di abitualità e prevalenza – necessari l’iscrizione alla gestione ed il cui onere della prova è a carico dell’INPS, tenuto a provare i fatti costitutivi dell’obbligo contributivo – devono riferirsi ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l’oggetto sociale della S.r.l. (ovviamente al netto dell’attività esercitata in quanto amministratore); e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell’impresa.

Questa interpretazione risponde maggiormente alla logica della norma, volta a valorizzare l’elemento del lavoro personale, e, al contempo, ad evitare di restringere l’area di applicazione dell’assicurazione commercianti, lasciando fuori i casi in cui l’attività del socio di S.r.l., ancorché rilevante ed abituale, non venga ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi. Vedi: Cass. 4440/2017.

La prova

La prova della presenza dei requisiti congiunti di abitualità e prevalenza necessari per l’iscrizione alla gestione IVS commercianti è a carico dell’INPS. In pratica grava sull’ente previdenziale l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva. Vedi: Cass. 3835/2016

La dichiarazione resa dal socio non ha valore confessorio

La dichiarazione resa dal socio di società a responsabilità limitata ai fini di ottenere la iscrizione alla gestione commercianti non ha valore confessorio, in quanto mero adempimento di un obbligo di legge e non contenente un fatto da far valere contro il dichiarante. Vedi: Cass. 854/2008, 13215/2008.

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