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Per il regime contributivo agevolato non è necessaria una nuova domanda

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Gli artigiani e gli esercenti attività commerciali che lo scorso anno hanno aderito al regime agevolato non devono ripresentare una nuova domanda.

Coloro che invece hanno iniziato l’attività nel corso del 2017 ed intendono aderire al regime agevolato, dovranno esercitare la facoltà in via telematica, entro il 28 febbraio prossimo.

Lo ha precisato l’Inps con la Circolare n. 27 del 12 febbraio 2018.

Il regime contributivo agevolato

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio per il 2018) non ha introdotto alcuna
modifica in materia di regime contributivo agevolato, introdotto dalla L. n. 190/2014, come modificata dalla L. n. 208/2015; conseguentemente detto regime, in assenza di espressa abrogazione, si considera prorogato anche per il 2018, con la medesima portata già illustrata con la circolare n. 35/2016 per l’anno 2016, alla quale si rinvia per i contenuti di dettaglio.

Modalità di accesso al regime

Con riferimento alle modalità di accesso al regime contributivo agevolato, nel ricordare che la circolare n. 29/2015 e la circolare n. 35/2016 hanno chiarito la natura facoltativa dell’accesso, che avviene a fronte di apposita domanda presentata dall’interessato che attesti di essere in possesso dei requisiti di legge, si precisa quanto segue.

La riduzione contributiva

Il regime in parola che, come noto, consiste nella riduzione contributiva del 35% (cfr. par. 1 circolare n. 35/2016), si applicherà nel 2018 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato nel 2017 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale, non abbiano presentato espressa rinuncia allo stesso.

La comunicazione

I soggetti che hanno invece intrapreso nel 2017 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2018 del regime agevolato devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2018.

I soggetti, infine, che intraprendono una nuova attività nel 2018, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.

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