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Start-up: i nuovi requisiti per gli incubatori certificati di start up innovative

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 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 2017 il decreto 22 dicembre 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico recante la “Revisione del decreto 22 febbraio 2013 relativo ai requisiti per l’identificazione degli incubatori certificati di start up innovative, ai sensi dell’art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179”.

Soggetti ammissibili

In base all’articolo 1 del decreto sono riconosciuti incubatori certificati di start-up innovative le societa’ di capitali, costituite anche in forma cooperativa, di diritto italiano (ovvero una Societas Europaea), residenti in Italia, il cui oggetto sociale concerne in modo prevalente il sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative, e attivita’ correlate relative al trasferimento tecnologico e ai processi di ricerca, sviluppo e innovazione, mediante l’offerta di spazi fisici dedicati e di servizi di consulenza, e che raggiungono i valori minimi indicati nelle tabelle A e B dell’allegato al decreto.

Autocertificazione

Per l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, istituita dalle Camere di commercio, è necessario presentare alla Camera di commercio competente per territorio, una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti mediante l’utilizzo di un apposito modulo di domanda in formato elettronico, sottoscritto dal rappresentante legale della societa’.
Il modulo di domanda in formato elettronico, comprendente la Griglia di compilazione correlata, e’ pubblicato sul sito web del Ministero dello sviluppo economico nella sezione «Start-up innovative».

Monitoraggio e aggiornamenti normativi

Le Camere di commercio forniscono, in formato elettronico e con aggiornamento settimanale i dati tratti dalla sezione speciale del registro delle imprese inerenti alla natura giuridica, alla localizzazione, alle classi dimensionali in termini di capitale sottoscritto, valore della produzione annua e numero di addetti degli incubatori certificati.
Tali informazioni vengono rese pubbliche e disponibili, sul sito web http://startup.registroimprese.it/.
Il Ministero dello sviluppo economico esamina, con cadenza annuale, l’adeguatezza dei valori minimi di cui all’allegato rispetto alle condizioni del contesto di riferimento. In presenza di variazioni significative rilevate dal Ministero, i valori minimi di cui all’allegato sono modificati con apposito provvedimento del Ministro.

Controlli

Al fine di consentire i controlli sul rispetto dei requisiti di legge, l’incubatore certificato deve conservare gli atti e i documenti attestanti la veridicita’ delle informazioni fornite nella compilazione del modello informatico per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data dell’iscrizione nella citata sezione speciale del registro delle imprese.

Qualora dal controllo emerga l’insussistenza dei requisiti dichiarati la societa’ e’ soggetta alla cancellazione dalla sezione speciale, decadendo dai relativi benefici fiscali o di qualsiasi altra natura a essa attribuiti in applicazione della disciplina prevista dal decreto.

Entrata in vigore

Il decreto entra in vigore il 21 gennaio 2017 e dallo stesso giorno cessa di avere efficacia il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 febbraio 2013.

A decorrere dall’entrata in vigore del decreto, le societa’ gia’ iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese devono depositare, a pena di decadenza, la dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti in conformita’ ai parametri stabiliti dall’allegato al provvedimento.

Per le societa’ costituite da meno di due esercizi, il requisito dell’adeguata e comprovata esperienza nell’attivita’ di sostegno a start-up innovative, puo’ essere ottenuto mediante avvalimento dell’attivita’ di incubazione fisica di start-up innovative maturata da societa’ o altri enti cui siano legate da un rapporto di conferimento, fusione, scissione, di cessione d’azienda o di ramo d’azienda.

Alla stessa attivita’ di incubazione di start-up puo’ fare riferimento solo un incubatore certificato iscritto

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