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La trasformazione della ditta individuale in srl

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Uno dei temi spesso affrontati nel corso della vita aziendale è quello della trasformazione.

Ma è possibile trasformare una “ditta individuale” in srl?

Per una ditta individuale il termine “trasformazione in srl” è improprio, ma nella sostanza è possibile.

Quali sono i motivi che spingono l’imprenditore a trasformare la ditta individuale in srl?

La motivazione principale, che spinge l’imprenditore (individuale) a trasformarsi in srl, è da individuarsi nella ricerca della responsabilità “limitata” della gestione aziendale, così come l’esigenza di poter condividere il “business” con più soggetti (soci). Meno appetibili, a mio modesto avviso, le motivazioni in termini di tassazione, anche se i casi (di convenienza) sono da valutare singolarmente.

Trasformazioni dell’impresa individuale in società di capitali unipersonale (cfr. art. 2500 septies ed octies c.c.)

La riforma societaria ha ammesso la possibilità di trasformare una ditta individuale in comunione d’azienda, superando per certi versi i limiti della precedente normativa.

Vero è che la norma non menziona espressamente tale possibilità, ma si limita a prevedere la trasformazione in comunione d’azienda (cioè di una azienda con più proprietari) e, viceversa, da comunione d’azienda in società di capitali.

Tuttavia l’ammissibilità delle nuove regole anche al passaggio da impresa individuale a società di capitali unipersonale e viceversa, viene sostenuta proprio in considerazione dell’ammissibilità delle trasformazioni eterogenee di società di capitali in comunione di azienda (e viceversa) che costituirebbe un implicito riconoscimento della possibilità di trasformare una società di capitali unipersonale in impresa individuale (cfr. M. Maltoni).

Come avviene la trasformazione?

Il passaggio da impresa individuale ad srl (anche unipersonale) avviene attraverso un atto di conferimento di azienda e contemporanea costituzione di nuova società ai sensi dell’art. 2463 c.c.. (salvo il conferimento in una srl già costituita).

Con questo passaggio viene garantita, almeno sino a quando non siano cedute le quote di partecipazione (cfr. art. 176 comma 2 bis D.P.R. 917/1986), la continuità aziendale.

Responsabilità: per i danni e per le obbligazioni dell’impresa in trasformazione

Le persone fisiche che agiscono per conto dell’impresa in trasformazione rispondono in solido nei confronti dell’impresa, della società, dei soci nonché dei terzi per i danni causati da azioni o omissioni contrarie alla legge, alle disposizioni del contratto o dello statuto, a meno che non abbiano agito senza colpa.

Per i successivi tre anni a partire dalla data di trasformazione, la persona fisica precedentemente titolare dell’impresa individuale risponde solidalmente con la società trasformata per le obbligazioni dell’impresa in trasformazione in relazione all’attività commerciale da essa espletata in precedenza alla trasformazione.

Gli effetti sui conti bancari.

In caso di conferimento dell’azienda in una nuova s.r.l. è necessario affrontare le difficoltà del passaggio dei conti correnti e degli affidamenti, dalla ditta individuale alla srl.

È, infatti, possibile che la banca non consideri affatto il conferimento, chiedendo alla ditta conferente di rientrare dell’affidamento in essere, richiedendo una nuova pratica (richiesta) sulla società.

Sul punto è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione chiarendo ogni possibile dubbio:

“In base all’art. 2558 c.c. – norma applicabile anche laddove l’acquisto dell’azienda derivi dal suo conferimento in società – l’acquirente della azienda, se non diversamente pattuito, subentra in tutti i contratti per l’esercizio della azienda tra i quali, normalmente, sono compresi anche i contratti bancari. In tale caso, la opposizione della banca, quale terza contraente, alla cessione dei contratti stipulati per l’attività aziendale, non impedisce all’acquirente dell’azienda di succedere nei contratti medesimi.” Cass. civ., Sez. I, 26/10/2007, n. 22538.

In forza di tale principio la società conferente può chiedere il trasferimento dei conti che, comunque non libera dalle obbligazioni il cedente. Del tutto immotivata sarebbe l’eventuale resistenza della banca e l’eventuale revoca dell’affidamento.

Cass. civ., Sez. I, 06/08/2008, n. 21250

Alla luce di questa sentenza, l’eventuale interruzione dei rapporti bancari e la conseguente revoca degli affidamenti a carico della ditta individuale, sarebbe del tutto illegittima, in quanto la revoca degli affidamenti deve essere motivata, ossia ricollegata ad un inadempimento del beneficiario. In caso contrario, la improvvisa è immotivata revoca degli affidamenti costituisce illecito risarcibile.

Valutazione dei conferimenti

L’operazione di conferimento in società a responsabilità limitata richiede una perizia giurata ai sensi dell’art. 2465 c.c. da parte di un perito iscritto nell’albo dei revisori contabili.

La perizia deve indicare: «la descrizione dei beni o crediti conferiti, i criteri di valutazione adottati e l’attestazione che il loro valore nominale è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo». La relazione di stima deve inoltre essere allegata all’atto costitutivo e l’esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi.

La perizia non è richiesta per il conferimento in società di persone.

In cosa consiste il conferimento d’azienda

Con il conferimento di azienda l’imprenditore (conferente) riceve in cambio il controvalore di una partecipazione al capitale sociale della conferitaria.

L’oggetto del conferimento

L’oggetto del conferimento è l’azienda, intesa come il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa (art. 2555 c.c.), o un ramo di essa, inteso come uno specifico settore dell’intero complesso aziendale, composto da una universitas di beni tra loro coordinati ed utilizzabili per la realizzazione di un ciclo produttivo.

Gli aspetti fiscali

Uno degli aspetti più cruciali del conferimento è sicuramente quello fiscale, ovvero la determinazione del risultato del conferimento e la modalità di tassazione della (eventuale) plusvalenza.

Il conferimento, infatti, può dar luogo a materia imponibile, dovuto al maggior valore attribuito all’azienda da conferire, rispetto al valore contabile.

Regime agevolativo

Il regime agevolativo, di cui all’articolo 176 TUIR,  consente di attuare ai fini civilistici l’operazione di conferimento senza nessun condizionamento di tipo fiscale, preservando maggiormente in tal modo l’integrità del bilancio.

Requisiti

Per poter beneficiare del regime agevolativo di cui all’art. 176 TUIR è necessario che la società conferitaria (requisiti soggettivi) sia un soggetto IRES e che oggetto del conferimento sia un’azienda o un ramo d’azienda e non partecipazioni.

In virtù di tale regime i partecipanti all’operazione di conferimento saranno liberi di iscrivere nelle proprie contabilità i valori risultanti dalla perizia, senza dar luogo a nessuna plusvalenza (nell’immediato), riconoscendo però quale valore fiscale l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita, quale risultava dalle scritture del conferente.

Le modalità di tassazione delle plusvalenze.

Le plusvalenze realizzate con il conferimento vengono tassate con modalità diverse, a seconda della natura dei soggetti partecipanti, e del periodo di possesso dell’azienda.

Vediamo un riepilogo: 

Soggetti Periodo di possesso dell’azienda
Conferente Conferitario Meno di 3 anni Da 3 a 5 anni Più di 5 anni
Impresa individuale
(unica azienda)
Società di persone Regime di sospensione ex art.175, 4° comma
Regime normale
Regime di sospensione ex art.175, 4° comma
Regime normale
Tassazione separata (opzione)
Soggetto IRES
Imprenditore individuale Società di persone Regime normale Regime normale
Regime differito fino a 5 anni
Regime normale
Regime differito
Tassazione separata (opzione)
Soggetto IRES Regime art.176
Regime normale (opzione)
Regime art.176
Regime normale (opzione)
Regime differito (opzione)
Regime art.176
Regime normale (opzione)
Regime differito (opzione)
Tassazione separata (opzione)
Società di persone Società di persone Regime normale Regime normale
Regime differito
Soggetto IRES Regime art.176
Regime normale (opzione)
Regime art.176
Regime normale (opzione)
Regime differito (opzione)
Soggetto IRES Società di persone Regime normale Regime normale
Regime differito
Soggetto IRES Regime art.176
Regime normale (opzione)
Regime art.176
Regime normale (opzione)
Regime differito (opzione)

 Si precisa che :

  • se l’azienda è stata posseduta per più di 3 anni il cedente ha la facoltà di frazionare la plusvalenza fino a 5 esercizi, in rate costanti;
  • l’imprenditore individuale può optare per la tassazione separata della plusvalenza, qualora ne abbia avuto il possesso per più di 5 anni.

Imposte indirette.

Il conferimento è un’operazione esclusa da IVA (art. 2 co. 3 DPR 633/72). Il conferitario subentra in tutti i rapporti attivi e passivi ai fini IVA. Va presentata la dichiarazione di variazione dati all’Agenzia delle Entrate, con la quale è anche possibile comunicare che con il conferimento è avvenuto il trasferimento del plafond (purché nell’atto ciò sia espressamente previsto).

L’atto di conferimento va registrato entro 20 giorni dalla stipula (o dall’iscrizione nel R.I), ed è soggetto all’imposta in misura fissa di € 200 a prescindere dai soggetti coinvolti e dai beni facenti parte del complesso aziendale conferito. Anche per le ipotecarie e catastali l’imposta è in misura fissa (€ 200,00).

Ma da un punto di vista fiscale qual è la tassazione più conveniente?

Premesso che con questo lavoro non si pretende di essere esaustivi sul tema della trasformazione, soprattutto in tema di convenienza (fiscale) della srl rispetto alla ditta individuale, motivo per il quale Vi invitiamo a richiederci una consulenza specifica, concordando un appuntamento presso il nostro studio (o c/o il vostro consulente di fiducia), è bene precisare che mentre l’imprenditore individuale non deve dar luogo ad alcun adempimento (formale) per poter “prelevare” i frutti (utili) del proprio lavoro, la distribuzione degli utili delle società di capitali è sottoposta ad una serie di limitazioni, al fine di tutelare il patrimonio aziendale e per garantire tutti gli interessati coinvolti.

Accantonamento degli utili

I primi luogo la società (di capitali), in occasione di approvazione del bilancio, deve dare luogo all’accantonamento:

  • a riserva legale (ex art. 2430 Cod.Civ.), il 5% degli utili netti annuali, fino al raggiungimento di un quinto del capitale sociale;
  • a riserva statutaria, qualora vi siano degli obblighi previsti dallo statuto.

La distribuzione degli utili

In sede di redazione del progetto di bilancio dell’esercizio, l’organo amministrativo potrà esperire la proposta di distribuzione dell’utile, che dovrà essere riportata nella Relazione sulla Gestione o, in assenza, in Nota Integrativa.

La delibera di distribuzione degli utili, se contestuale all’approvazione del bilancio, è soggetta al deposito, a cura degli amministratori, presso il registro delle imprese nel termine di 30 giorni dalla data di adozione.

La stessa deliberazione assembleare, contenente la previsione di una distribuzione di utili, deve essere depositata (entro 20 giorni dall’approvazione) presso l’Agenzia delle entrate, ed è soggetta a imposta di registro, pari a € 200,00.

Tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche

Il regime di tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche non imprenditori, residenti fiscalmente in Italia, dipende da una serie di parametri, ovvero:

  • periodo di possesso;
  • percentuale di partecipazione;
  • tipologia di partecipazione (qualificata o non qualificata)
  • imputazione in bilancio, se trattasi di azioni, quote o partecipazioni.

Tipologia di partecipazione

Ai sensi dell’articolo 67, primo comma lett. c del Tuir, le partecipazioni possono essere distinte, in:

  • qualificate in società non quotate, nel caso in cui si detengano più del 20 per cento dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25 per cento;
  • qualificate in società quotate, nel caso in cui si detengano più del 2 per cento dei diritti di voto in assemblea ordinaria, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 per cento;
  • non qualificate in società non quotate, nel caso in cui si detenga una percentuale inferiore (o uguale) al 20 per cento dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio inferiore (o uguale) al 25 per cento;
  • non qualificate in società quotate, nel caso in cui si detengano meno del 2 per cento dei diritti di voto in assemblea ordinaria, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio inferiore al 5 per cento.

Tassazione partecipazioni qualificate

Nel caso di partecipazioni qualificate, i dividendi corrisposti da società residenti al socio persona fisica (non imprenditore) concorrono alla formazione del reddito nella misura del:

  • 49,72 per cento, se relativi ad utili prodotti dal 1° gennaio 2008;
  • 40,00 per cento, se relativi ad utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007.

Il reddito di questo dividendo confluisce nel “monte redditi” del contribuente per la quota tassata e segue, di conseguenza, i “classici” scaglioni di reddito Irpef vigenti, senza l’applicazione di ritenuta alla fonte.

Tassazione in caso di partecipazioni non qualificate

Nel caso di partecipazioni non qualificate, i dividendi corrisposti da società residenti al socio persona fisica (non imprenditore) sono assoggetti a ritenuta a titolo d’imposta pari al 26% dell’intero importo (dal 1° luglio 2014). Pertanto, il contribuente nella propria dichiarazione non deve indicare tale reddito.

Momento impositivo

Il momento impositivo per i dividendi non coincide con l’anno in cui avviene la delibera di distribuzione; infatti, la tassazione deve avvenire nell’esercizio in cui sono percepiti, ossia secondo il principio di cassa.

Esempio di tassazione

Nelle tabelle che seguono (in modo abbastanza semplicistico e approssimativo) esponiamo a titolo di esempio la tassazione in capo ad una ditta individuale rispetto alla tassazione in capo ad una società di capitali (a tassazione ordinaria).

Utile netto 20.000

Con un utile netto pari ad Euro 20.000 le imposte in capo alla ditta individuale sono pari ad Euro 4.030, in capo alla società di capitali sono pari ad Euro 5.500.

 P.F.  SRL
REDDITO LORDO  20.000,00  20.000,00
IMPOSTE   4.030,00  5.500,00

Qualora la società dovesse deliberare la distribuzione degli utili (fermo restando quando già anticipato in termine di momento impositivo) il totale delle imposte pagate dal socio sarebbero pari ad Euro 7.787,00 (anziché 4.030,00).

 IMPOSTE  2.287,00
 TOTALE IMPOSTE   4.030,00    7.787,00  
 DIFFERENZE -3.757,00  3.757,00

L’esempio, per comodità di calcolo e per semplicità di lettura, non considera i contributi Inps (sia fissi che a percentuale) a carico dell’imprenditore (o socio lavoratore), l’addizionale regionale e comunale.

Utile netto 100.000

 REDDITO LORDO  100.000,00  100.000,00
 IMPOSTE  36.170,00  27.500,00

Qualora la società deliberasse la distribuzione degli utili (fermo restando quando già anticipato in termine di momento impositivo) il totale delle imposte pagate dal socio sarebbero pari ad Euro 42.714 (anziché 36.170).

 IMPOSTE  15.214,00
 TOTALE IMPOSTE  36.170,00  42.714,00
 DIFFERENZE -6.544,00  6.544,00

La tassazione per trasparenza

Così come avviene naturalmente per le società di persone (che non abbiano optato per la tassazione IRI) anche le srl possono optare per la tassazione per trasparenza.

Lo prevede, infatti, l’articolo 116 Tuir con riferimento alle società a ristretta base proprietaria.

L’opzione può essere esercitata esclusivamente dalle società a responsabilità limitata con compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche (anche imprenditori) in numero non superiore a 10 soggetti (20 se cooperative) e con ricavi non superiori a quelli previsti per l’utilizzo degli studi di settore con riferimento alla dichiarazione relativa all’esercizio precedente a quello per il quale viene esercitata l’opzione.

Per approfondimenti si prega di contattare lo studio.

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