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Lavoratori “impatriati”, opzione entro il 2 maggio 2017

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Per i lavoratori dipendenti di cui alla legge n. 238/2010, rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015, che non abbiano già esercitato l’opzione per accedere al regime speciale per i lavoratori “impatriati”, il decreto “milleproroghe” ha posticipato il termine al 30 aprile 2017, prorogato, in quanto festivo, al 2 maggio.

Richiesta al datore di lavoro

Per accedere all’agevolazione, irrevocabile, i lavoratori devono presentare un’istanza al proprio datore di lavoro, contenente le generalità, il codice fiscale, l’indicazione dell’attuale residenza in Italia e l’impegno a comunicare ogni variazione della residenza o del domicilio prima del decorso di cinque anni dalla data della prima fruizione del beneficio.

L’opzione consente di fruire del regime speciale per il quinquennio 2016/2020.

Agevolazione 2016 

Per l’anno 2016, i lavoratori che esercitano la scelta fruiscono del regime agevolato in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo d’imposta, indicando il reddito di lavoro dipendente nella misura ridotta al 70%.

Agevolazione 2017

Per l’anno di imposta 2017, l’agevolazione del 50% è applicata dal datore di lavoro; nell’ipotesi in cui quest’ultimo non possa riconoscerla, il contribuente può comunque fruirne direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2017.

(Comunicato stampa congiunto dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 marzo 2017)

Approfondimenti su:Regime fiscale dei lavoratori impatriati

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