La postergazione della restituzione del finanziamento soci in caso di squilibrio finanziario



In caso di squilibrio finanziario l’amministratore può negare la restituzione, pretesa dal socio, alla restituzione del finanziamento.

Lo ha precisato la Cassazione con la sentenza n. 12994/2019 del 15/05/2019.

La qualificazione di “credito postergato” discende dalla sussistenza di oggettive circostanze previste dalla legge e non dall’esercizio di un diritto potestativo della società finanziata, con la conseguenza che si deve escludere la sussistenza di un’eccezione in senso proprio.

La società è tenuta a rifiutare al socio il rimborso del finanziamento, in presenza della situazione di difficoltà economico-finanziaria indicata dalla legge, ove sussistente sia al momento della concessione del finanziamento, sia al momento della richiesta di rimborso.

La sussistenza della condizione di sottocapitalizzazione al momento della concessione del prestito e della richiesta del suo rimborso costituisce un fatto impeditivo all’accoglimento della pretesa creditoria formulata dal socio, il cui fatto costitutivo è integrato dal titolo; ma la deduzione del detto fatto non è oggetto di un’eccezione in senso stretto, che, in quanto tale, possa essere sollevata soltanto dalla società debitrice, onde compete al giudice adito il potere-dovere di rilevare di ufficio detta situazione sulla base degli elementi introdotti in giudizio e presenti agli atti.

 


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