Iscrizione ipotecaria senza preventiva comunicazione è sempre nulla!
La recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la n. 19667/2014, ha inteso sancire un principio assoluto in merito alla preventiva comunicazione che l’Agente della riscossione deve inoltrare al contribuente prima di procedere all’iscrizione ipotecaria ex. art. 77 del D.P.R. 602/1973.
