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Decreto competitività, ancora preferibile la costituzione di S.r.l.

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Il tentativo del legislatore di agevolare, mediante la riduzione del capitale minimo, il ricorso alla S.p.a. appare vanificato dalla riduzione dei casi di nomina obbligatoria dell’organo di controllo della società a responsabilità limitata, che
rappresenta tuttora la principale discriminante considerata dai futuri soci.


L’art. 20, c. 7 del D.L. n. 91/2014 ha modificato, con effetto a partire dal 25.06.2014, l’art. 2327 C.C., riducendo da euro 120.000 ad euro 50.000 il capitale sociale minimo delle società per azioni. Tale novità normativa è motivata, come
precisato nella Relazione illustrativa del decreto, dalla considerazione che la previgente soglia costituiva una delle ragioni per le quali le imprese, in fase di costituzione, privilegiano il ricorso al tipo della società a responsabilità limitata, in luogo di quello della S.p.a., che rappresenta il modello di riferimento per accedere al mercato dei capitali di rischio e debito. La motivazione addotta dalla Relazione al D.L. n. 91/2014 desta, peraltro, alcune perplessità, sotto diversi profili: il prevalente ricorso alla costituzione delle S.r.l., in luogo delle S.p.a., trova spesso la propria causa nella circostanza che queste ultime – oltre a richiedere un capitale minimo maggiormente elevato (sino al 24.06.2014, euro 120.000, successivamente euro 50.000) – comportano automaticamente la nomina del collegio sindacale. La preferenza per le S.r.l. è, infatti, in larga parte ascrivibile alla possibilità di evitare la costituzione dell’organo di controllo, non tanto per il costo dello stesso – sovente particolarmente esiguo – quanto per l’opportunità di sottrarre la gestione e, quindi, il comportamento degli amministratori ad una costante vigilanza da parte dei sindaci. Un ulteriore elemento a favore dell’adozione della forma giuridica della società a responsabilità limitata è rappresentato dalla disciplina contenuta nell’art. 2463-bis C.C., che consente di costituire la S.r.l. “semplificata”, ovvero con capitale inferiore al minimo di euro 10.000, qualora i soci siano esclusivamente persone fisiche, e l’atto costitutivo sia redatto in forma pubblica, in conformità al modello standard tipizzato con il D.M. n. 138/2012, le cui clasuole sono inderogabili. L’incentivo alla costituzione delle S.p.a., sul quale si fonda l’art. 20, c. 7 del D.L. n. 91/2014, appare altresì contradetto dal successivo c. 8, nella parte in cui viene stabilito, attraverso l’abrogazione del c. 2 dell’art. 2477 C.C., che la S.r.l. non è più obbligata alla nomina dell’organo di controllo o del revisore se presenta un capitale almeno pari a quello minimo della S.p.a., salvo che ricorra una delle ipotesi di cui al successivo c. 3. Conseguentemente, si potrebbe verificare una situazione paradossale, ovvero che qualsiasi S.p.a. – avente, per prescrizione normativa, un capitale minimo di euro 50.000 – è obbligata alla nomina del collegio sindacale, mentre una S.r.l. con un capitale superiore (ad esempio, euro 1.000.000) non è tenuta alla designazione dell’organo di controllo o del revisore, se non si trova in una delle seguenti situazioni: ha superato, per due esercizi consecutivi, almeno due dei parametri dimensionali di cui all’art. 2435- bis C.C.; è obbligata alla redazione del bilancio consolidato; controlla una società soggetta alla revisione legale dei conti. La ricorrenza della situazione descritta nell’esempio di cui sopra, peraltro non infrequente, finisce, inoltre, per comportare una penalizzazione in capo ai creditori della S.r.l., poichè – in caso di mancata costituzione dell’organo di controllo o del revisore, in quanto non obbligatoria – beneficiano di una minore tutela rispetto a quelli della società per azioni: in altri termini, le S.r.l. potrebbero essere interessate da un crescente numero di situazioni di crisi.

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