Per la Corte Costituzionale persiste in capo allo Stato la competenza esclusiva in materia di tassa automobilistica, con la conseguenza che una norma regionale che disponga l’esclusione dell’esenzione dall’obbligo del pagamento in caso di fermo amministrativo del veicolo viola la competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali.
Alcune Regioni, nell’ambito della tassa automobilistica, hanno introdotto specifiche norme al fine di evitare l’applicazione della norma statale di cui all’art. 5, c. 36 del D.L. n. 953/1982 che dispone che “La perdita del possesso del veicolo o dell’autoscafo per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell’autorità giudiziaria o della Pubblica Amministrazione, annotate nei registri indicati nel trentaduesimo comma, fanno venir meno l’obbligo del pagamento del tributo per i periodi d’imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l’annotazione”. In tal modo, tali Regioni si assicurano l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica anche in caso di fermo dell’auto.
Sul tema, è intervenuta la Corte Costituzionale (sent. n. 288/2012) dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 10 della L.R. Marche n. 28/2011 che stabiliva che “la disposizione del fermo amministrativo o giudiziario di beni mobili registrati non esenta dall’obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale”. In particolare, la Consulta ha ricordato che la tassa automobilistica è tributo proprio derivato della Regione relativamente al quale la Regione: a) non può modificarne il presupposto ed i soggetti d’imposta (attivi e passivi);
b) può modificarne le aliquote nel limite massimo fissato dall’art. 24, c. 1 del D.Lgs. n. 504/1992 (tra il 90 ed il 110% degli importi vigenti nell’anno precedente);
c) può disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti di legge e, quindi, non può escludere esenzioni, detrazioni e
deduzioni già previste dalla legge statale.
Inoltre, il giudice delle leggi ha ricordato che l’art. 8 del successivo D.Lgs. 6.05.2011, n. 68 dopo aver disposto, al c. 1, la trasformazione di un’ampia serie di tributi statali in tributi propri regionali, a decorrere dal 1.01.2013, ha stabilito:
– al c. 2, che «Fermi restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale, le Regioni disciplinano la tassa automobilistica regionale»;
– al c. 3, che alle Regioni a statuto ordinario spettano gli altri tributi ad esse riconosciuti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, aggiungendo che i predetti tributi costituiscono tributi propri derivati.
Ciò posto, ad avviso della Corte, la diversificazione operata tra i citati commi 2 e 3 induce alla conclusione che la tassa in questione non ha acquisito, nel nuovo regime, la natura di tributo regionale proprio. Dalla formulazione del c. 2 si inferisce, infatti, non già la natura di tributo proprio della tassa automobilistica regionale, ma solo la volontà del legislatore di riservare ad essa un regime diverso rispetto a quello stabilito per gli altri tributi derivati, attribuendone la disciplina alle Regioni, senza che questo comporti una modifica radicale di quel tributo, come anche confermato dall’inciso «fermi restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale».
Sulla base di queste argomentazioni, la Corte Costituzionale ha concluso per la persistente spettanza in capo allo Stato della competenza legislativa esclusiva nella materia in questione. Ne consegue che le norme che dispongono l’esclusione dell’esenzione dall’obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale, in caso di fermo amministrativo o giudiziario di beni mobili registrati, violano la competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali.