La vendita sottocosto è disciplinata dal D.P.R. n. 218 del 6 aprile 2001 che la definisce come vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell’imposta del valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contributi riconducibili al prodotto medesimo purché documentati.
Le vendite sottocosto possono essere fatte da negozi che, da soli o congiuntamente a quelli del gruppo di cui fanno parte, non detengono una quota superiore al cinquanta per cento della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove hanno sede i negozi, con riferimento al settore merceologico di appartenenza. Le vendite sottocosto devono essere comunicate al Comune 10 giorni prima della data di inizio e possono essere fatte solo tre volte nel corso dell’anno; ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a 10 giorni ed il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta. Per poter effettuare un’altra vendita sottocosto dello stesso prodotto è necessario che siano decorsi almeno 20 giorni dalla fine della vendita sottocosto precedente, fatta eccezione per la prima vendita sottocosto dell’anno.
Per approfondimenti: