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Nuova disciplina IVA per e-commerce e telecomunicazioni ai blocchi di partenza

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Sono in dirittura d’arrivo le misure relative alla nuova disciplina IVA, applicabile dal 1° gennaio 2015, per i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e di e-commerce resi a privati domiciliati o residenti in uno Stato dell’Unione europea. Il Governo avrebbe infatti predisposto lo schema di decreto legislativo in materia.

In base alle nuove disposizioni, che costituiscono recepimento dell’art. 58 della direttiva 2006/112/CE, i servizi in questione, a decorrere dal prossimo 1° gennaio, mutano rilevanza territoriale ai fini dell’IVA.

In virtù della nuova formulazione dell’art. 7-sexies lett. f) e g) del DPR 633/72, contenente le deroghe al criterio di tassazione dei servizi “B2C” di cui all’art. 7-ter comma 1 lett. b), si considerano effettuate nello Stato, se rese a committenti non soggetti passivi, rispettivamente:
– le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero;
– le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero e sempre che siano utilizzate nel territorio dell’Unione europea.

Dal punto di vista strettamente normativo, per definire le nuove regole di territorialità dei servizi in questione, oltre alla riscrittura delle lett. f) e g) dell’art. 7-sexies del DPR 633/72, sono abrogate le lett. h) ed i) dell’art. 7-septies.

In conseguenza del mutato regime di territorialità, lo schema di DLgs. codifica anche le nuove regole di assolvimento del tributo. In considerazione del fatto che i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e di e-commerce B2C risulteranno tassati nello Stato del committente, è stato previsto un nuovo meccanismo di liquidazione dell’imposta, applicabile su base facoltativa (c.d. “mini one stop shop” o MOSS), che consente di assolvere l’IVA nello Stato di stabilimento o di identificazione del prestatore. Si tratta delle regole già contenute nel Regolamento UE n. 967 del 9 ottobre 2012 che, così, vengono “riprodotte” anche nell’ordinamento nazionale.

Nello specifico, il regime opzionale per l’assolvimento dell’imposta relativa ai servizi resi da soggetti passivi nazionali nei confronti di privati stabiliti in altri Stati dell’Unione europea è disciplinato nei nuovi artt. 74-sexies e 74-septies del DPR 633/72. L’opzione può, peraltro, essere esercitata anche dai soggetti passivi domiciliati o residenti al di fuori dell’Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione in Italia.

I termini e le concrete modalità per assolvere l’imposta ricalcano quelle già previste in precedenza per il versamento dell’IVA in Italia da parte degli operatori extra-Ue, per i servizi di e-commerce resi a privati residenti, ai sensi dell’art. 74-quinquies del DPR 633/72, la cui disciplina è ora estesa (con le opportune modifiche):
– ai servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione;
– ai prestatori di servizi soggetti passivi IVA in Italia e agli operatori extra-Ue che dispongono di una stabile organizzazione in Italia.

In sostanza, a seguito della registrazione allo sportello unico telematico dell’Agenzia delle Entrate (le cui modalità sono state definite nel provv. n. 122854 del 30 settembre 2014), i soggetti passivi che hanno optato per lo speciale regime di liquidazione:
– presentano una dichiarazione trimestrale (entro il giorno 20 del mese successivo), indicando l’ammontare dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e di e-commerce resi nel periodo, con riferimento a ciascuno Stato membro della Ue e alle aliquote ivi applicate; i soggetti nazionali dotati di stabile organizzazione in altri Stati UE sono tenuti a indicare anche l’ammontare dei servizi resi tramite le proprie stabili organizzazioni;

– effettuano il versamento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione medesima (le cui modalità saranno definite da un apposito decreto ministeriale), senza la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione “orizzontale” di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97;

– non possono detrarre l’imposta assolta sugli acquisti (per i soggetti extra-Ue identificati in Italia, invece, l’imposta assolta può essere chiesta a rimborso ai sensi dell’art. 38-ter comma 1-bis del DPR 633/72).

I soggetti passivi che hanno optato per il regime possono, altresì, richiedere a rimborso a norma del nuovo art. 38-bis3 del DPR 633/72 le somme versate in eccesso rispetto a quanto risultante dalla dichiarazione trimestrale presentata.

Lo schema di decreto legislativo contiene disposizioni rilevanti anche sotto il profilo dell’accertamento e delle sanzioni. In particolare, l’Amministrazione finanziaria farà utilizzo di controlli automatizzati per verificare la rispondenza di quanto dichiarato con i versamenti effettuati, per quanto concerne l’imposta assolta in Italia (ma relativa a servizi territorialmente in altri Stati Ue). Per contro, per l’IVA relativa ai servizi rilevanti in Italia, ma assolta negli altri Stati membri, l’Amministrazione, avvalendosi dei dati raccolti mediante la cooperazione amministrativa, può procedere alla rettifica della dichiarazione trimestrale presentata in tali Stati, quando ritiene che risulti un’imposta inferiore a quella dovuta.
L’ufficio competente per lo svolgimento dei controlli in materia sarà definito con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Dal punto di vista sanzionatorio:
– se la dichiarazione presentata mediante il portale italiano (per l’imposta relativa ad un altro Stato Ue) è omessa o presentata tardivamente, la sanzione è commisurata all’ammontare dovuto in tale Stato;
– se dalla dichiarazione presentata in un altro Stato Ue (per l’imposta dovuta in Italia) risulta un’imposta inferiore a quella dovuta, la sanzione va dal 100% al 200% della differenza tra l’imposta versata e quella dovuta.

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