Ordinanza della CTR Lombardia
Nel processo tributario è legittima la sospensione della sentenza di secondo grado impugnata per cassazione, quando dalla sua esecuzione possa derivare un danno grave e irreparabile per il contribuente. La sospensione, in particolare, può essere concessa in favore del contribuente i cui beni siano gravati da un’ipoteca iscritta dall’Agente della riscossione a tutela del credito erariale.
È quanto emerge dall’ordinanza n. 1636/28/2014 della Commissione Tributaria Regionale di Milano.In accoglimento dell’istanza cautelare avanzata da una Srl ai sensi dell’articolo 373 c.p.c., è stata sospesa l’esecutività della sentenza con cui la CTR meneghina ha condannato l’istante al pagamento di imposte per oltre 4 milioni di euro. Il Collegio ha rilevato l’esistenza delle evidenziate situazioni di periculum in mora efumus boni iuris.Ad avviso del Collegio giudicante, in materia di sospensione della sentenza ai sensi dell’articolo 373 c.p.c., “assume rilievo secondario il requisito del fumus boni iuris (nemmeno contenuto nella dizione della norma di cui si chiede applicazione)” che comunque sussiste nella specie “specialmente sotto l’aspetto del mancato rispetto delle garanzie procedurali che devono sempre osservarsi quando si ipotizzino dei profili elusivi e tali evidenze confluiscano in un atto avente carattere impositivo”. È invece preminente l’aspetto riguardante il periculum in mora, ossia il fatto che l’esecuzione provvisoria di una sentenza non ancora definitiva possa effettivamente arrecare un pregiudizio irreparabile al contribuente.E allora alla CTR è apparsa “determinante”, nella fattispecie concreta, l’esistenza di un’adeguata copertura cautelare in relazione al credito erariale, costituita dall’iscrizione ipotecaria gravante sull’unico immobile di proprietà della società istante, essendo “di tutta evidenza, e non contestato dall’Agenzia, che il valore del cespite appare sufficientemente capiente a coprire l’importo iscritto a ruolo, né appaiono possibili azioni distrattive da parte del contribuente, tali da poter compromettere la soddisfazione del credito erariale”. Pertanto, ogni altra azione dell’Amministrazione finanziaria sarebbe “un eccesso di cautela”, in ragione della non definitività della sentenza portata in esecuzione, ma anche dell’inestimabile valore storico e artistico dell’immobile destinato alla vendita all’asta. Infatti, da un lato, la vendita forzosa dell’immobile, in questo momento storico, comporterebbe la svalutazione notevole del medesimo; dall’altro, l’alienazione di un immobile dal comprovato valore artistico e storico “rappresenta certamente un danno grave ed irreparabile, trattandosi di un bene non replicabile e connotato da una certa unicità, per cui non risulterebbe possibile recuperare tale perdita all’eventuale esito sfavorevole del ricorso per Cassazione”.
In conclusione, il credito erariale è apparso opportunamente cautelato e protetto dal vincolo ipotecario (già iscritto e documentato). Di qui la decisione della CTR di Milano di concedere alla società istante la sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata per cassazione.
In conclusione, il credito erariale è apparso opportunamente cautelato e protetto dal vincolo ipotecario (già iscritto e documentato). Di qui la decisione della CTR di Milano di concedere alla società istante la sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata per cassazione.