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Rientro dei cervelli reddito tassato al 10%

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La Legge di stabilità 2015 estende il bonus a quattro periodi d’imposta e a sette anni il termine per fruirne.

Il comma 14 del testo della Legge di Stabilità 2015, L. 22 dicembre 2014, n. 190, G.U. n. 300 del 29.12.2014, interviene sulla disciplina in tema di incentivazione del rientro in Italia di lavoratori occupati all’estero. La disciplina novellata prevede che, ai fini delle imposte sui redditi, sia escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro i cinque anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

Tali emolumenti non concorrono altresì alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP. A tal fine vengono modificati i commi 1 e 3 dell’articolo 44 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78. Al primo comma del predetto articolo 44, il predetto termine di 5 anni solari è elevato a sette. Con una seconda modifica, al comma 3 del predetto articolo 44, è stabilito che le disposizioni di agevolazione di cui ai predetti commi 1 e 2 dell’articolo 44 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2011, nel periodo d’imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei tre (in luogo dei vigenti due) periodi d’imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.

Ai fini delle imposte sui redditi viene, quindi, escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che dalla data di entrata in vigore del decreto ed entro i sette (non più cinque) anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato. L’agevolazione si applica nel periodo d’imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei tre (non più due) periodi d’imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.

 

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