L’imu non dovuta sugli immobili in costruzione

LaCorte di Cassazioneha stabilito che non è dovuta l’Imu per gli immobili che siano incostruzioneed anche per tutti quelli cha non risultino ancora forniti di unarendita.

Per la Corte, con la sentenza n. 17035 del 08/05/2013, il tributo non è dovuto sugli immobili in costruzione e su quelli che non hanno una rendita perché l’Imposta municipale unica è dovuta, in base alla legge, sui fabbricatie sulle aree fabbricabili.

Un bene non può essere considerato né un fabbricato né un’area fabbricabile se non è ultimata la sua costruzione oppure se non è utilizzato o, infine, se è privo di rendita. Pertanto tutti gli immobili accatastati nelle categorieF1, F2, F3, F4 ed F5 essendo appunto immobili in corso di costruzione, non utilizzati e privi di rendita non sono soggetti al pagamento dell’Imu.

Anche il Ministero dell’Economia si è allineato a questa interpretazione, mentre diversiComuniitaliani, sostengono che la vecchia legge che regolamentava l’Ici(Art. 5 del d. lgs. n. 504 del 1992), oggiImu, prevedeva e prevede che se un fabbricato non è ultimato oppure non è utilizzato o risulta ancora sfornito di rendita, deve essere corrisposta l’Ici, ora l’Imu, sulla area sottostante che si sta utilizzando a scopiedificatori.


Ilcomma 746 della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160ha stabilito che sino alla data in cui è ultimato il fabbricato l’IMU dovrà essere calcolata con riferimento all’area  edificabile) su cui si sta costruendo.

“746. […] Per le aree fabbricabili, il valore e’ costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zonaterritoriale di ubicazione, all’indice di edificabilita’, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori diadattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghecaratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a normadell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cuial decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile e’ costituita dal valore dell’area, la quale e’considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori dicostruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito oristrutturato e’ comunque utilizzato. Per i terreni agricoli, nonche’ per quelli non coltivati, il valore e’ costituito da quello ottenutoapplicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutatodel 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.”

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