UNICO 2015 LA NUOVA DEDUZIONE PER IMMOBILI LOCATI



L’art. 21 del DL n. 133/2014 (conv. L. n. 164/2014), ha introdotto una disposizione volta ad incentivare l’investimento dei privati in abitazioni di nuova costruzione o da ristrutturate e dotate di elevate prestazioni energetiche, da destinare alla locazione.

Il citato DL, prevede una deduzione dal reddito complessivo del 20% per:
– l’acquisto di unità immobiliari residenziali di nuova costruzione che risultano invendute al 12 novembre 2014;
– l’acquisto di unità immobiliari residenziali oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo di cui all’art. 3 comma 1 lett. d) e c) del DPR n. 380/2001;
– le spese sostenute dal contribuente per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d’appalto, per la costruzione di una o più unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori.

Chi

A beneficiare della deduzione del 20% sono le persone fisiche non esercenti attività commerciale a condizione che:
– entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione l’unità immobiliare venga destinata alla locazione in via continuativa per almeno 8 anni;
– l’unità immobiliare sia a destinazione residenziale e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
– l’unità immobiliare non deve trovarsi nelle zone territoriali omogenee classificate E, cioè il fabbricato non deve essere ubicato in parti del territorio destinate ad usi agricoli;
– l’unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B, ai sensi dell’Allegato 4 del DM 26 giugno 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente;
– il canone di locazione non sia superiore – a quello definito in ambito locale per gli alloggi di edilizia “convenzionata”, – oppure al minore importo tra il canone cosiddetto “concordato” sulla base degli accordi definiti in sede locale e quello definito in ambito comunale (c.d. “edilizia a canone speciale”);
– il locatore ed il locatario non siano parenti entro il primo grado.

Adempimenti in Unico

Al fine di beneficiare della deduzione IRPEF è necessario compilare il rigo RP32 del modello UNICO 2015 PF, indicando la data di stipula del contratto di locazione, la spesa sostenuta per l’acquisto o la costruzione (nel limite di Euro 300.000), l’importo degli interessi passivi pagati nell’anno.

Ipotizziamo il seguente caso: a fine novembre 2014 il sig. Bianchi acquista per un importo pari a 200.000 euro una nuova unità immobiliare e stipula un contratto di locazione a partire dal 1° novembre 2014 e per i futuri 8 anni (quindi fino al 3o novembre 2022). Nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2014 inizierà a dedurre la prima rata pari a 5.000 euro (20% di 200.000 diviso 8). Ipotizzando che al contribuente venga applicata un’aliquota IRPEF media pari al 35%, il suo risparmio fiscale per l’anno 2014 sarà pari a 1.750 euro (35% di 5.000 euro). Lo stesso risparmio fiscale lo avrà per gli anni successivi dal 2016 al 2022 se il contratto di locazione prosegue fino alla fine del 2022.

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