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Senza avviso bonario negata la riduzione delle sanzioni

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12023 depositata ieri, sancisce che se, nel caso di imposte dichiarate ma non versate, l’Agenzia delle Entrate omette di inviare l’avviso bonario, il ruolo non può essere nullo, ma non spetta nemmeno la riduzione a 1/3 delle sanzioni.

La sentenza è frutto di un orientamento giurisprudenziale che tende a ritenere nulla la cartella di pagamento non preceduta da avviso bonario solo se sussistono “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, ne deriva che la riduzione a 1/3 delle sanzioni, prevista dal DLgs. 462/97, ha ragione di esistere solo in costanza dell’obbligo di inviare l’avviso bonario, quindi non nell’ipotesi delle imposte dichiarate ma non versate.

Ai sensi dell’art. 6 comma 5 della L. 212/2000, il ruolo è nullo se non preceduto dall’avviso bonario quando sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, ma nessuna norma sostiene che laddove non ci sia l’incertezza l’avviso bonario non dev’essere inviato. L’obbligo di invio dell’avviso bonario sussiste eccome, sebbene non sanzionato con la nullità e si ricava dagli artt. 36-bis e 54-bis: “quando, il sistema telematico, rileva un’incongruenza tra dichiarato e versato, l’Agenzia delle Entrate deve inviare al contribuente l’avviso bonario (la prescrizione è rafforzata dall’art. 2-bis del DL 203/2005, che, richiamando l’art. 6, prevede la trasmissione al contribuente e/o all’intermediario abilitato)”.

Ai sensi degli artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72, l’avviso bonario va inviato quando emerge una maggiore imposta in caso di “liquidazione anticipata”. L’art. 2 del DLgs. 462/97, stabilisce che la sanzione del 30% è ridotta a 1/3 se gli importi sono pagati entro 30 giorni dall’avviso bonario, richiamando non l’art. 6 della L. 212/2000 ma gli artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72.

Con questa sentenza, la Cassazione finisce con il privilegiare l’inefficienza dell’Agenzia delle Entrate, che, magari, ha inviato l’avviso senza utilizzare le forme di notifica dell’art. 60 del DPR 600/73, cosa che può causare la mancata conoscenza della pretesa. Per di più, accettare la tesi della Cassazione significa impedire al contribuente di poter pagare prima del ruolo, e, quindi, obbligarlo a corrispondere oltre la sanzione del 30% anche gli aggi al 3,65%.

È bene precisare che, nel nostro sistema, non esiste lo stare decisis quindi le Commissioni tributarie ben possono accordare la riduzione al terzo nonché la dilazione degli importi ai sensi dell’art. 3-bis del DLgs. 462/97.

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