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Più facile pagare le imposte

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Qualora il contribuente, in seguito ad un preavviso di irregolarità, abbia deciso di avvalersi della rateazione, non decadrà dal beneficio in caso di lievi ritardi nel pagamento della prima rata e la rateizzazione potrà essere leggermente più lunga.

Quando entrerà in vigore il decreto delegato che riforma la riscossione, gli importi inferiori ad Euro 5.000 potranno essere versati al massimo in 8 rate (al posto di 6). In caso di somme dovute in seguito all’accertamento con adesione, il numero massimo delle rate, qualora l’importo da versare sia superiore a 50.000 euro, è stato portato da 12 a 16.
Rate Preavviso di irregolarità Accertamento con adesione
Numero minimo 8 8
Numero massimo
(per debiti tributari di importo rilevante)
20 16

La nozione di lieve inadempimento

Il legislatore delegato ha introdotto, sia per i preavvisi, sia per gli atti di adesione, la nozione di “lieve inadempimento” in modo che il contribuente riesca ad evitare la decadenza dal beneficio della rateazione per i ritardi brevi. Il “lieve inadempimento” si verifica qualora, alternativamente il contribuente effettui un pagamento insufficiente di un importo non superiore al 3% della rata e comunque a 10.000 euro, ovvero (se si tratta della prima rata) si sia verificato un ritardo non superiore a 7 giorni (prima 5).

Nel caso di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della successiva, si procederà all’iscrizione a ruolo della somma non pagata, oltre alla sanzione prevista dall’art. 13, D.Lgs. n. 471/1997, commisurato all’importo non pagato, o pagato in ritardo, e dei relativi interessi. Tuttavia, in questo caso, il pagamento della rata omessa entro il termine di versamento della rata successiva “salva” il contribuente dalla decadenza. La rateazione rimane comunque valida ed il contribuente potrà continuare e versare le rate successive secondo le consuete scadenze.

L’iscrizione a ruolo di cui sopra non sarà eseguita se il contribuente si avvarrà del ravvedimento operoso di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997.

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