Compensare i crediti verso la P.A. con i ruoli scaduti
L’articolo 28-quater D.P.R. 602/1973 prevede che icrediti commercialivantati nei confronti della P.A.(si tratta delle P.A. di cui all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001, ossia dellaquasi totalità delle P.A.), non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, relativi a somministrazioni, forniture ed appalti, possono esserecompensaticon lesomme iscritte a ruolo, previa acquisizione, da parte del creditore, dellacertificazione relativa all’esigibilità del credito, rilasciata dalla medesima P.A.
Iltermine di notifica delle cartelle di pagamentoche consentono di effettuare la compensazione con i crediti verso la P.A. è il31 dicembre 2014 ed il termine ultimo per effettuare la compensazione è il 31 dicembre 2015.
Il ruoloscaduto e non pagato dev’esserepari o inferiore al credito certificatoe che quest’ultimo non sia stato oggetto di cessione ad un istituto di credito.
L’impresa o il professionista che si abilita alla piattaforma PCC può richiedere telematicamente lacertificazione del creditonon ancora incassato verso l’ente pubblico. I crediti commerciali possono derivare anche dafatture emesse in data successiva al 31 dicembre 2014e, qualora non ancora incassati, è possibile richiedere l’istanza di certificazione degli stessi.
L’ente pubblicoè tenuto arilasciare la certificazioneal creditore per il tramite della piattaforma PCC, con l’indicazione della data prevista di pagamento,entro 30 giornidalla presentazione dell’istanza telematica.
Lacertificazione non può essere richiestaaglienti locali commissariati, agliorgani costituzionali, aglienti pubblici economici, allesocietà a partecipazione pubblica.
Per attivare la compensazione con un ruolo, lacertificazioneva presentata aglisportelli di Equitaliainforma cartaceaovvero vanno presentati in Equitalia ilnumero di certificazione ed ilcodice di controllorilasciato dalla piattaforma PCC. Equitalia verificherà laconformità della certificazioneper poi procedere, in caso positivo, alla compensazione, rilasciando l’attestazione di pagamento. Ilcredito verso l’ente pubblicoutilizzato parzialmente per il pagamento del ruolosarà evidenziato sulla piattaforma PCC alnetto della compensazione effettuata.
A tal riguardo, si ricorda che la suddetta forma di compensazione si aggiunge agliulteriori strumentidi utilizzo deicrediti vantati nei confronti della P.A., quali:
- lacompensazionecon idebiti fiscali dovuti a seguito della chiusura anticipata delle liti. Si ricorda che l’articolo 28-quinquiesD.P.R. 602/1973 prevede, a regime, la possibilità di compensare i crediti commerciali con le somme dovute a seguito dell’adesione alleforme di deflazione del contenzioso(senza alcun vincolo temporale legato al termine di notifica dell’atto);
- lacessione del credito commercialead un istituto di credito.



