Ampliamento degli edifici soggetto a reverse charge
In occasione del question time del 10 marzo in Commissione Finanze della Camera, è stato chiarito che le disposizioni di cui all’art. 17, comma 6, lett. a-ter) del DPR 633/72 (reverse charge in edilizia), che prevedono l’applicazione dell’IVA con il meccanismo dell’inversione contabile, sono riferibili all’attività dell’impresa che effettua lavori di opere murarie nell’ambito di un ampliamento di un edificio.
La citata norma, ha esteso l’obbligo del reverse charge, a partire dal 2015, alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici.
Il termine completamento ha comportato, sin da subito, difficoltà nella comprensione della portata della norma. L’Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito con circ. del 27 marzo 2015 n. 14, precisando che tale termine è utilizzato dal legislatore in modo atecnico, in quanto l’art. 3 del Testo unico dell’edilizia (DPR 6 giugno 2001 n. 380) non menziona la nozione di completamento, ma fa riferimento a interventi quali la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia, ecc.
In assenza di una definizione di completamento anche nella Direttiva IVA 2006/112/CE e nel Regolamento di esecuzione n. 1042/2013, l’Amministrazione finanziaria, nella richiamata circolare, ha indicato che deve farsi ricorso ai codici attività ATECO 2007 individuati con il medesimo intervento chiarificatorio e, tra questi, per ciò che qui interessa, al codice 43.39.01 “attività non specializzate di lavori edili”.
Secondo gli interroganti, le prestazioni in esame ricadono nel suddetto codice 43.39.01, che comprende anche “altri lavori di costruzione e installazione n.c.a.”, limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici, indipendentemente dal fatto che l’edificio sia esistente o sia di nuova costruzione.
Non è corretto, invece, fare rientrare i lavori in parola nelle attività di cui al codice 41.2, riferito alle attività di “costruzione di edifici residenziali e non residenziali”, che riguarda invece la costruzione completa di edifici residenziali e non residenziali eseguiti per conto proprio o per conto di terzi e poi venduti. Secondo gli interroganti, in verità, se si effettuano solo parti specifiche del processo di costruzione, l’attività va classificata nella divisione 43.
